Il consenso informato

Il paziente ha diritto a ricevere notizie che gli permettano di esprimere un consenso informato circa le terapie e gli interventi diagnostici cui potrà sottoporsi.
Le informazioni devono essere date tenuto conto del livello culturale, dell’emotività e della capacità di comprensione del paziente.
Le informazioni debbono riguardare anche i possibili rischi o conseguenze del trattamento.
Il paziente ha diritto di ottenere informazioni in ordine a trattamenti alternativi anche eseguibili in altre strutture.
Il paziente ha diritto alla riservatezza sulla diagnosi della sua malattia, nonché sui trattamenti cui è sottoposto e, qualora lo richieda, sul ricovero.
I trattamenti sanitari sono volontari. Il paziente può rifiutarsi di essere sottoposto ad accertamenti, interventi o a trattamenti sanitari ritenuti necessari dai medici curanti. In questo caso verrà richiesta un’attestazione scritta del rifiuto del trattamento.
La legge prevede che, in caso di intervento di urgenza-emergenza su una persona incosciente, il Medico possa intervenire anche senza il consenso della stessa, ma solo nel caso in cui il paziente non abbia espresso un dissenso esplicito a quel determinato trattamento prima della perdita di coscienza.

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