• Assistenza sanitaria all’estero
  • Autorizzazione cure all’estero
  • Soggiorno per turismo e studio – Soggiorno per lavoro – Distacco per lavoro
  • Rimborsi spese sanitarie all’estero

Assistenza sanitaria all’estero

LA MOBILITA’ SANITARIA INTERNAZIONALE NEGLI STATI UE E NEGLI STATI IN CONVENZIONE BILATERALE
Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati dell’ Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), della Svizzera e degli Stati con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

1) Assistenza sanitaria in paesi Extra UE con accordi bilaterali

Il nostro Paese ha sottoscritto Convenzioni bilaterali con i seguenti Stati:  Argentina, Australia, Brasile, Ex Jugoslavia Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Serbia Montenegro, principato di Monaco, San Marino,Tunisia e Capoverde per l’assistenza sanitaria per le persone che si devono recare in temporaneo soggiorno nel territorio dell’altro Stato contraente.

Rilascio modulistica per l’assistenza all’estero – Paesi convenzionati bilateralmente

Per i soggiorni nei Paesi extra UE con accordi bilaterali convenzionati viene rilasciata una specifica modulistica.

Ogni accordo o convenzione stipulata con il singolo Paese prevede condizioni particolari che regolano l’assistenza sanitaria presso il Paese di temporaneo soggiorno.
Se la permanenza all’estero supera i 30 giorni è prevista la sospensione del medico di famiglia.

DOCUMENTAZIONE

La persona che si reca all’estero deve presentare per sé ed i familiari:

–    modulo di richiesta di rilascio modello per l’assistenza sanitaria all’estero debitamente compilata, datata e sottoscritta  modulo richiesta di rilascio modello per assistenza sanitaria all’estero

–    tessera sanitaria regionale (tesserino cartaceo);

–    tessera sanitaria nazionale (quella di plastica azzurra).3

PER TUTTI GLI ALTRI PAESI NON SONO IN VIGORE ACCORDI INTERNAZIONALI, E’ PERTANTO CONSIGLIABILE ATTIVARSI PER OTTENERE UNA COPERTURA PRIVATA

 

2) Assistenza sanitaria in paesi UE, nei paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtestein) ed in Svizzera

L’Unione Europea ha disposto l’introduzione progressiva, a partire dal 1 giugno 2004 della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)

tessera_team_piccola

La nuova Tessera “Sanitaria” Europea, è un documento personale, a carattere individuale, con un formato unico per tutta la UE (più gli stati dello Spazio economico europeo).

Per i soggiorni nei Paesi dell’Unione Europea (UE), Spazio Economico Europeo e Svizzera è sufficiente quindi la tessera sanitaria (TEAM) inviata dall’Agenzia delle Entrate.

NOTADal 2011, l’Agenzia delle Entrate ha inviato la nuova TEAM – TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) con aggiunta di un microchip (color oro) da far attivare per prestazioni particolari.

Chi utilizza la TEAM (TS-CNS con microchip) solo per le tradizionali funzioni di tessera sanitaria (TEAM-tessera europea, accesso ai servizi Servizio Sanitario Nazionale, acquisizione Codice Fiscale per le prescrizioni ed in farmacia e certificazione del C.F.) non deve fare alcuna attivazione del microchip in quanto la tessera è valida fin dal momento del suo arrivo. 

PAESI IN CUI SI UTILIZZA LA TEAM

PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA:

  • AUSTRIA
  • BELGIO
  • BULGARIA
  • CIPRO
  • CROAZIA
  • DANIMARCA
  • ESTONIA
  • FINLANDIA
  • FRANCIA
  • GERMANIA
  • GRECIA
  • IRLANDA
  • LETTONIA
  • LITUANIA
  • LUSSEMBURGO
  • MALTA
  • PAESI BASSI
  • POLONIA
  • PORTOGALLO
  • REGNO UNITO
  • REPUBBLICA CECA
  • ROMANIA
  • SLOVACCHIA
  • SLOVENIA
  • SPAGNA
  • SVEZIA
  • UNGHERIA

PAESI APPARTENENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

  • ISLANDA
  • LIECHTENSTEIN
  • NORVEGIA

ACCORDO TRA LA COMUNITA’ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Dal  01/06/2002 le norme contenute nei Regolamenti CEE in materia di libera circolazione delle persone e di sicurezza sociale sono state estese anche alla Svizzera.

Autorizzazione cure all’estero

Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta, cioè gratuite, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.

L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.REGOLAMENTI CE 883/2004 – 987/2009 E D.M. 3.11.89

Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure le procedure da seguire sono le seguenti:
Presentazione della documentazione.

L’interessato, o chi per esso, deve presentare all’Azienda sanitaria locale di appartenenza:

– la domanda dell’ interessato

– la proposta di un medico specialista

– eventuale documentazione medica

ATTENZIONE – La proposta del medico specialista deve adeguatamente motivare l’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. E’ considerata valida la proposta fatta da un medico specialista pubblico o privato. La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.

Trasmissione della domanda. L’ULSS provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro di riferimento regionale territorialmente competente.

Valutazione della proposta. Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all’ULSS competente il proprio parere motivato in ordine all’autorizzazione richiesta.

Autorizzazione. L’ULSS, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato e al Centro predetto. In caso di accoglimento della domanda:

– se la struttura estera è privata, l’ULSS rilascia autorizzazione scritta e l’assistenza viene erogata in forma indiretta

– se la struttura è pubblica o privata convenzionata, l’ULSS provvede a rilasciare un formulario S2 ( Stato comunitario)

o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma diretta. DIRETTIVA 2011/24/UE.

Domanda di autorizzazione preventiva assistenza sanitaria transfrontaliera (D.lgs. n. 38 del 4.3.2014 di recepimento della Direttiva 2011/24/UE)

 

Il D.Lgs n. 38/2014 ha recepito la direttiva 2011/24/UE, che disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’UE all’assistenza sanitaria transfrontaliera.

Secondo tale Decreto per assistenza sanitaria si intendono i servizi prestati da professionisti sanitari ai pazienti al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici.

Si tratta di prestazioni erogabili in forma indiretta relativamente alle quali si stabilisce che:

  • le prestazioni rimborsabili sono quelle ricomprese nei LEA, con esclusione dei servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine, dell’assegnazione e dell’accesso agli organi ai fini dei trapianti d’organo e, fatto salvo quanto previsto nel decreto in ordine alla cooperazione in materia di assistenza sanitaria, dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose;
  • le prestazioni rimborsabili possono essere erogate da una qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria in uno Stato UE;
  • i costi dell’assistenza sanitaria dovranno essere anticipati dal paziente che successivamente potrà richiedere il rimborso all’Azienda;

La misura massima del rimborso per le prestazioni sanitarie è pari al costo che il SSR avrebbe sostenuto (in base alle tariffe regionali vigenti) erogandole direttamente, senza superare il costo effettivo dell’assistenza sanitaria ricevuta e documentata dall’utente.

L’autorizzazione preventiva va rilasciata a fronte della richiesta dell’assistito completa di:

  • certificazione medica;
  • indicazione diagnostica o terapeutica e prestazione sanitaria di cui intende fruire;
  • luogo prescelto per la prestazione e prestatore di assistenza sanitaria presso cui intende recarsi;
  • eventuali altre ulteriori specifiche necessarie ai fini dell’esame della richiesta dell’autorizzazione preventiva.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l’Azienda provvede al rilascio, o meno, dell’autorizzazione, dandone comunicazione scritta all’interessato; il termine è ridotto a quindici giorni nei casi di particolare urgenza, che deve essere adeguatamente motivata nella domanda; nel provvedimento di autorizzazione, l’Azienda specifica il costo della prestazione ammesso al rimborso; in caso di diniego, questo dovrà essere debitamente motivato.

Soggiorno per turismo e studio – Soggiorno per lavoro – Distacco per lavoro

Per i soggiorni nei Paesi dell’Unione Europea (UE), Spazio Economico Europeo e Svizzera è sufficiente la nuova tessera sanitaria (TEAM) inviata dall’Agenzia delle Entrate. In caso di smarrimento della tessera può essere richiesto un Certificato Sostitutivo Provvisorio assistenza Paesi UE.

1. Soggiorno per turismo e studio
La copertura sanitaria per soggiorno all’estero per turismo e per studio è garantita dalla nuova Tessera Sanitaria Europea (TEAM).
Chi ha diritto alla tessera
Tutti i cittadini italiani e stranieri comunitari e non, regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’utente, qualora non fosse in possesso della Tessera Sanitaria Europea (TEAM) potrà chiedere al Distretto Sanitario di appartenenza il rilascio del modello sostitutivo.

2. Soggiorno per lavoro
In caso di temporaneo soggiorno per motivi di lavoro, con contratto di diritto italiano, in Paesi UE è possibile beneficiare di tutte le prestazioni sanitarie necessarie esibendo nel paese di soggiorno la Tessera Sanitaria Europea (TEAM).
In assenza della TEAM, viene rilasciato dal Distretto di appartenenza il modello sostitutivo TEAM.
3. Distacco per lavoro o studio all’estero
E’ necessario richiedere alla ULSS di residenza il rilascio del modello S1 (ex E106) (su presentazione del modello A1 rilasciato dall’INPS) che assicura le prestazioni sanitarie necessarie nei Paesi UE oppure il rilascio della modulistica (attestato art. 15 D.P.R. 618/80) per Paesi extra UE: modulo rilascio attestato per assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero

4. Pensionati

S1 (ex E121) e modello similare per i paesi in convenzione, rilasciato ai titolari di pensione italiana e loro familiari fiscalmente a carico residenti in altro Paese UE-SEE-Svizzera e alcuni Paesi Convenzionati, o presentato, viceversa, dai titolari di pensione estera e loro familiari a carico, provenienti dai Paesi sopra citati e residenti in Italia.

5. Famigliari a carico

S1 (ex E109) e modello similare per i paesi in convenzione, per l’assistenza ai familiari residenti in un altro Paese UE-SSE ed alcuni paesi convenzionati fiscalmente a carico di lavoratori subordinati o autonomi residenti in Italia o presentato viceversa da familiari residenti in Italia a carico di lavoratori subordinati o autonomi residenti nei Paesi sopra citati.

Rimborsi spese sanitarie estero

Il cittadino italiano o straniero che ha sostenuto delle spese sanitarie presenta allo sportello della ULSS (Ufficio Estero) le fatture e la ricevuta di pagamento in originale. La ULSS contatterà tramite modello S067 (ex E126) l’Organismo di collegamento estero per la tariffazione delle spese sostenute che verranno liquidate in base alla risposta ottenuta dall’estero.

 

email Direzione Amministrativa Territoriale (ex Servizio Convenzioni e Prestazioni): serv.convenzioni.bl@aulss1.veneto.it

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