Cittadini residenti in Italia iscritti nella ULSS di residenza e domiciliati in un Comune appartenente ad altra ULSS e cittadini italiani AIRE

Cittadini residenti in Italia iscritti all’anagrafe della ULSS di residenza e domiciliati in un Comune appartenente ad altra ULSS

I cittadini residenti in Italia con il solo domicilio in un Comune appartenente  ad altra ULSS, possono richiedere il medico di base all’Anagrafe Sanitaria dell’ULSS di domicilio per determinati motivi e per un periodo che va da minimo tre mesi a massimo un anno, rinnovabile, purché risultino regolarmente iscritti (anche senza scelta del medico) nell’ULSS di residenza.

La scelta del nuovo medico di base comporta da parte dell’utente la revoca del medico precedente.

Il diritto alle altre prestazioni sanitarie è mantenuto su tutto il territorio nazionale.

Nel caso di cittadini residenti in Italia che si trovino momentaneamente in altra ULSS e non abbiano  effettuato qui una scelta del medico di base, l’assistenza sanitaria viene comunque garantita, eccetto la prestazione del medico di base  il cui costo rimane a carico dell’utente.

Il cittadino non residente potrà usufruire del servizio del medico di continuità assistenziale (ex guardia medica).

I cittadini comunitari ed extracomunitari devono, inoltre, essere in possesso dei  requisiti e titoli per poter regolarmente soggiornare in Italia, vedi qui .

 

ISCRIZIONE SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO – AIRE

  • RESIDENTI IN UN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA

In caso di necessità di prestazioni d’urgenza l’utente deve esibire la tessera TEAM valida e rilasciata dal Paese UE competente (normalmente corrisponde a quello di residenza).

  • RESIDENTI IN UN PAESE EXTRA UE (NON CONVENZIONATO)

D.M. 01/02/1996 art. 2 “Ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall’ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.

Circolare Reg. 05/10/2015 n° 396669: “Si precisa che i cittadini con lo status di emigrato sono coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia e successivamente emigrati. Vengono quindi ad essere esclusi dalla copertura sanitaria i cittadini italiani nati all’estero, i cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero, anche qualora trattasi di familiari di cittadino italiano residente all’estero, avente diritto”.

L’assistenza sanitaria è limitata alle prestazioni ospedaliere urgenti per un massimo di 90 giorni anche frazionabili, in tutto il territorio nazionale, sempre nell’arco dell’anno solare.

Al fine di verificare il suddetto limite temporale è necessario che, all’atto della richiesta delle prestazioni, l’interessato dichiari eventuali periodi di assistenza già fruiti presso altre Aziende Sanitarie, dichiarazione suscettibile a controlli.

Le prestazioni sanitarie urgenti sono gratuite, salvo la compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

Per le prestazioni urgenti, corrisposte in assenza di tessera sanitaria ed oltre i 90 giorni, il cittadino sarà tenuto al pagamento delle tariffe previste dalla Regione. Sono da intendersi altresì escluse dalla tutela sanitaria le cure programmate per le quali il cittadino dovrà corrispondere l’intera tariffa prevista dalla Regione.

I soggetti aventi diritto DEVONO PREVENTIVAMENTE DICHIARARSI alla ULSS nel cui territorio necessitano delle prestazioni sanitarie d’urgenza, compilando l’apposito modulo.

 

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