Nell’ottobre del 1998 l’ex ULSS 1 di Belluno è stata citata davanti al Tribunale di Belluno per il risarcimento dei danni presumibilmente subiti da un paziente a seguito delle cure prestategli in occasione di un incidente occorsogli nel 1991.
Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 449/2011, ha rigettato la domanda di risarcimento condannandolo alla rifusione delle spese legali quantificate in euro 18.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA.
L’interessato ha impugnato il procedimento del Tribunale di Belluno avanti alla Corte d’ Appello di Venezia la quale, con sentenza n. 2781/2017, ha confermato quanto stabilito in primo grado dal Tribunale.
Non avendo il ricorrente spontaneamente adempiuto a quanto prescritto nelle citate sentenze, con deliberazione n. 613 in data odierna, l’Ulss 1 ha affidato l’incarico di procedere ad azione esecutiva per il recupero della somma stabilita al legale che ha difeso l’ente nei due gradi di giudizio.