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Il D.lgs. 81/08 prevede che tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, nonchè quelli esposti ad amianto (con esposizione anche temporanea superiore ad un decimo del TLV), vengono inseriti in un apposito registro, istituito dal datore di lavoro che ne cura la tenuta insieme al medico competente. Tale registro deve essere inviato al Servizio SPISAL territorialmente competente, nonchè alla sede centrale dell’INAIL (ex-ISPESL) a Roma.

I modelli di tenuta del Registro sono reperibili direttamente dal sito dell’INAIL cliccando qui (sezione “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni – Modulistica”)

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Circolare INAIL 43/2017Scarica
Circolare INAIL 22/2018Scarica
Foglio informativo_Registro esposti cancerogeni e mutageniScarica

Con DGRV 2041 del 22 luglio 2008 viene garantita gratuitamente a tutti i lavoratori ex esposti ad amianto che ne fanno richiesta la sorveglianza sanitaria, per la diagnosi precoce delle malattie da asbesto e per assicurare agli interessati eventuali misure terapeutiche e medico legali oltre alle appropriate misure preventive.

La richiesta non necessita di impegnativa del Medico Curante e può essere fatta anche telefonicamente rivolgendosi al Servizio SPISAL – Belluno (BL) Viale Europa, 22 Ospedale “S. Martino”, presso Palazzina San Gervasio (3° piano),  tel. 0437 514565

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Foglio informativo Sorveglianza ex esposti amiantoScarica

Modifiche all’art. 41 D.Lgs 81/2008 – Sorveglianza sanitaria. L’art. 1 della Legge 203/2024, al comma 1 lett. d) modifica l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Viene sostituito il comma 2-bis, abrogando la possibilità che le visite mediche preventive in fase preassuntiva siano svolte, su scelta del datore di lavoro, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Pertanto le ASL, dall’entrata in vigore del provvedimento legislativo, non possono più accettare richieste di visite mediche preventive in fase preassuntiva.

Se il lavoratore, sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente aziendale, non è d’accordo con il giudizio espresso ha il diritto, ai sensi dell’art. 41 comma 9 del D.lgs. 81/08, di chiedere una verifica da parte del Servizio SPISAL della ULSS del territorio in cui è ubicata la azienda, utilizzando il modello di richiesta predisposto e allegando copia del certificato rilasciato dal medico competente. Il collegio medico, istituito presso lo SPISAL, visita il lavoratore, richiede eventuali accertamenti medici o sopralluoghi conoscitivi sul posto di lavoro e alla fine esprime un giudizio di conferma, revoca o modifica rispetto al giudizio del medico competente.

Il ricorso può essere presentato anche dal datore di lavoro.

Non sono previste spese a carico del richiedente.

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Modello di domanda di ricorso contro il parere del Medico CompetenteScarica
Foglio informativo ricorso avverso il giudizio del Medico CompetenteScarica

La Corte di Cassazione con sentenza n° 51907 del 06/12/2016 ha confermato la permanenza dell’obbligo della visita medica per il minore assunto per le lavorazioni non a rischio per la salute e la sicurezza (a titolo esemplificativo: camerieri, commessi, etc). La visita medica, su richiesta del Datore di Lavoro, viene eseguita presso le sedi ambulatoriali S.I.S.P. – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

COME PRENOTARE 

E’ necessario fissare un appuntamento contattando il numero unico del CUP dell’ULSS 1 Dolomiti 0437 184 99 00

Per i minori adibiti alle altre lavorazioni, quelle cioè soggette all’obbligo della sorveglianza sanitaria, permane l’obbligo della visita medica preventiva e periodica: tali visite dovranno essere effettuate dal Medico Competente dell’azienda.

Trasmissioni delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 40 e dell’allegato 3B del D.Lgs. 81/08
L’art. 40 D.Lgs. 81/08 prevede che entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in allegato 3B. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a loro volta sono tenute a trasmettere all’INAIL le informazioni aggregate dalle Aziende sanitarie locali.

Lo scopo di questo flusso informativo è quello di permettere ai Servizi pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di avere una mappatura dei rischi occupazionali del territorio, che rappresenta una delle attività inserite nei LEA relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma anche per implementare la mappatura dei danni da lavoro, in particolare relativamente alle malattie professionali e alle differenze di genere.

L’INAIL ha predisposto il materiale informatico per l’invio telematico di tali dati, direttamente reperibile cliccando qui (“Comunicazione Medico Competente – manuale utente”)

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Circolare del Ministero della Salute 10/06/2013Scarica

 

 

Data di pubblicazione: 13 aprile 2026
Ultimo aggiornamento: 13 aprile 2026 11:32

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