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MOCA - Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti

Obbligo Registrazione per le ditte che producono e commercializzano non al dettaglio Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).

Regolamenti e disciplina generale

I MOCA sono disciplinati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc).

Il principio alla base del regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Inoltre, il quadro normativo prevede regole speciali per i materiali attivi e intelligenti (non sono concepiti per essere inerti).

Adeguamento delle prescrizioni alla normativa

Sulla gazzetta ufficiale n. 65 del 18.3.2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29, che adegua l’apparato sanzionatorio all’assetto normativo risultante dall’emanazione del Regolamento 1935/2004. Il decreto prevede sanzioni per prescrizioni innovative rispetto al passato, quali gli obblighi di comunicazione di rintracciabilità e di ritiro dei materiali ed oggetti, nonché gli obblighi relativi al rispetto delle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA, recate nel Regolamento (CE) n.2023/2006.

Il Decreto stabilisce anche le sanzioni per i regolamenti comunitari specifici n. 450/2009/CE concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, n.10/2011/UE riguardante i MOCA in plastica e n. 1895/2005/CE relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in MOCA.

Dichiarazione di conformità

Rimane l’obbligo previsto dal DPR 777/1982 per cui i MOCA devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore. Tutti i MOCA presentati all’importazione devono sempre essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

Comunicazione degli stabilimenti all’autorità sanitaria

Si segnala il nuovo adempimento secondo cui gli operatori economici del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. CE 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del dD.Lgs. Nel caso l’attività sia soggetta a registrazione o riconoscimento ai sensi dei Reg 852/04 e 853/04, la comunicazione deve essere riportata nella medesima segnalazione.

Il D.lgs 29/2017 è entrato in vigore dal 2 aprile 2017.

Allegato: modello da compilare per gli operatori interessati e spedire tramite SUAP alla ULSS.

 

Documenti collegatiAzioni
Modello registrazione aziende MOCAScarica
Data di pubblicazione: 10 aprile 2026
Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2026 12:27

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