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Dal 28 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, che ha sostituito il precedente D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194.
Le tariffe e le disposizioni del decreto del 2008 sono rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Il nuovo decreto, per le attività riferita al SIAN stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali (CU) e delle altre attività ufficiali (AAU) finalizzate a garantire la corretta applicazione della normativa in materia di:

  • alimenti e sicurezza alimentare;
  • materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
  • immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le Autorità Competenti  applicano e riscuotono le tariffe previste.
Sono esentati dal pagamento:

  • gli enti del Terzo settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
  • le associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale della Protezione Civile

Decreto legislativo 32/2021 – Pagamento delle tariffe

Il D.Lgs. 32/2021, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625, definisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali svolte per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

Per le attività di competenza del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) si applicano le tariffe indicate nell’Allegato 2, Sezione 6 – Tabella A del decreto.

 

Sezioni dell’Allegato 2 del D.Lgs. 32/2021 – Sezione 6 (TESTO COMPLETO)

Procedura in caso di tariffe forfettarie annuali


Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli operatori del settore alimentare che, in data anteriore al 1° luglio dell’anno precedente a quello di riferimento, hanno avviato una o più attività indicate nell’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del D.Lgs. 32/2021, devono trasmettere all’ASL competente l’autodichiarazione prevista dall’Allegato 4, Modulo 6 (Autodichiarazione per tariffe forfettarie – art. 13, comma 3), compilata con le informazioni relative all’anno solare precedente.
L’autodichiarazione va comunque inviata anche qualora l’operatore ritenga di non essere soggetto al pagamento della tariffa, indicando nel modulo il motivo dell’esclusione.
Nei casi in cui, negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa, non vi siano variazioni nelle informazioni già comunicate, non è necessario presentare una nuova autodichiarazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.Lgs. 32/2021, NON sono tenuti all’obbligo di invio dell’autodichiarazione:

  • le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
  • i depositi conto terzi di alimenti;
  • i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
  • i cash and carry.


Modalità di invio per il territorio dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti


Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che esercitano attività comprese nell’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del D.Lgs. 32/2021 devono trasmettere, entro il 31 gennaio, tramite PEC al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) l’autodichiarazione prevista dalla norma, compilata con i dati riferiti all’anno solare precedente, al seguente indirizzo:

protocollo.aulss1@pecveneto.it

Il modulo, corredato da copia del documento di identità del dichiarante, deve essere inviato al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) Allegato B autodicharazione SIAN.

Scadenze per il pagamento


Entro il 31 marzo di ogni anno, l’ASL invierà agli operatori formale richiesta di pagamento della tariffa annuale, calcolata sulla base della fascia di rischio attribuita allo/agli stabilimento/i.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.Lgs. 32/2021.
Il versamento potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA [Link]

 

Data di pubblicazione: 10 aprile 2026
Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2026 12:02

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