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Modalità di finanziamento dei Controlli Sanitari Ufficiali

In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.lgs. 02 febbraio 2021, n. 32 (di seguito decreto) in sostituzione del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 194 le cui disposizioni e tariffe di competenza delle Aziende ULSS (Unità Locali Socio Sanitarie) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le Autorità Competenti, tra le quali le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (di seguito ULSS), applicano e riscuotono (art. 1, c. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Decreto legislativo 32/2021: indicazioni per il pagamento delle tariffe per il finanziamento del sistema di controllo ufficiale

Il Decreto Legislativo 32/2021 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico. Il decreto determina inoltre la tariffa in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta dei controlli sanitari ufficiali.

Per le aziende che operano nei settori ricadenti nella filiera agroalimentare il D.Lgs 32/2021 prevede diverse modalità di pagamento delle tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali:

SEZIONI DELL’ALLEGATO 2 DEL D. Lgs. 32/2021 TESTO COMPLETO

Per le attività delle sezioni da 1 a 5 dell’allegato si considerano come dati produttivi:

il numero di capi macellati/lavorati al mese nello stabilimento per le sezioni 1 e 3;

i quantitativi come indicati nelle sezioni 2, 4 e 5 rispettivamente di carne, latte e prodotti della pesca e dell’acquacoltura

  •  Sezione 1 – Tariffe per controlli ufficiali nei macelli.
  • Sezione 2 – Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento.
  • Sezione 3 – Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina.
  • Sezione 4 – Tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte.
  • Sezione 5 – Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
  • Sezione 6 – Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue.
  • Sezione 7 Tariffa forfettaria per l’ispezione ante mortem in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento).
  • Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni.
  • Sezione 9 Tariffe forfettarie per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.
     

Come procedere in caso di tariffe forfettarie annuali – Sezione 6

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli operatori del settore alimentare che hanno iniziato una o più l’attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, del D.Lgs 32/2021, in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente a quello di riferimento, sono tenuti a trasmettere all’ASL l’autodichiarazione di cui all’Allegato 4, modulo 6 del D.Lgs 32/2021 (D. Lgs. 32/2021 ALLEGATO 4 – Modulo 6 – Autodichiarazione_Sezione 6-1 (articolo 13, comma 3) Autodichiarazione per tariffe forfettarie), compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.
L’autodichiarazione va inviata anche nel caso in cui si ritenga di NON essere soggetti al pagamento della tariffa, dichiarando sul modulo il motivo di esclusione.

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa all’ASL non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Ai sensi dell’art. 13, c. 3, D.Lgs 32/2021, NON sono assoggettati all’obbligo di invio dell’autodichiarazione:

  • Gli impianti delle Sezioni da 1 a 5 dell’allegato 2 quali Macelli, Laboratori di sezionamento, Centri di standardizzazione e/o di trattamento termico del latte, Impianti dei prodotti della pesca freschi (FFPP), Impianti collettivi per le aste (AH), Mercato ittico all’ingrosso (WM);
  • Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
  • I depositi conto terzi di alimenti;
  • I depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
  • I cash and carry.

Il modulo compilato, corredato dal documento di identità del dichiarante, va inviato al Dipartimento di Prevenzione, tramite Posta elettronica, al seguente indirizzo: veterinario@aulss1.veneto.it

Entro il 31 marzo di ogni anno l’ASL invierà alle aziende formale richiesta di pagamento della tariffa annuale prevista, corrispondente alla fascia di rischio attribuita allo/agli stabilimento/i; per l’espletamento del pagamento saranno concessi 60 giorni (art. 13 c. 3 D.Lgs 32/2021).
Il pagamento può essere effettuato tramite il link Pago Pa.

In caso di omessa trasmissione della autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’ASL applicherà comunque la tariffa prevista in base alla fascia di rischio attribuita allo stabilimento e ai dati in suo possesso.

Nel caso in cui l’operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, non adempia, l’ASL applicherà la maggiorazione del 30 per cento all’importo, oltre agli interessi legali, ed emette nuova richiesta di pagamento. In caso di ulteriore inadempienza, l’ASL applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, fino alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.
 

 

Data di pubblicazione: 15 aprile 2026
Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026 15:59

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