Come si esercita il diritto all’esenzione
Il cittadino che rientra in una delle sopraelencate tipologie di esenzione, per aver diritto all’esenzione è tenuto, all’atto della prescrizione, ad esibire al medico prescrittore il certificato che dà titolo all’esenzione rilasciato dalla propria ULSS.
Il medico prescrittore rileva dal certificato il codice di esenzione ed ha l’onere di riportare sulla ricetta/impegnativa il codice di esenzione corretto e relativo alla prestazione che prescrive. Se la ricetta/impegnativa non riporta il codice di esenzione o lo riporta scorretto, questa non può essere successivamente modificata.
L’ULSS 1 Dolomiti ricorda pertanto di controllare sempre la presenza del codice di esenzione sulle ricette/impegnative quando vengono consegnate e di chiedere contestualmente eventuali chiarimenti al medico prescrittore.
Se la prestazione viene erogata a fronte di una ricetta che non riporta il codice di esenzione si è tenuti al pagamento del relativo ticket e non sarà possibile successivamente richiederne il rimborso, in quanto il documento/ricetta che non riporta il codice di esenzione non può essere modificato.
Si fa presente che qualunque falsificazione o alterazione del modulo della ricetta è punibile ai sensi degli artt. 460, 461 e 464 del codice penale.
Si ricorda che è responsabilità dell’assistito destinatario del certificato, nel caso di avvenuta perdita del diritto, di non usufruire dell’esenzione presente all’atto della prescrizione e di comunicare tempestivamente all’ULSS la perdita del diritto all’esenzione.
Tutte le certificazioni saranno oggetto di controllo puntuale da parte dell’Azienda ULSS con recupero delle somme non pagate ed eventuale sanzione nel caso di riscontro di insussistenza del diritto di esenzione.
