Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta, cioè gratuite, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.
L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
►REGOLAMENTI CE 883/2004 – 987/2009 e D.M. 3.11.89
Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure le procedure da seguire sono le seguenti:
Presentazione della documentazione:
L’interessato, o chi per esso, deve presentare all’Azienda sanitaria locale di appartenenza:
– la domanda dell’ interessato
– la proposta di un medico specialista
– eventuale documentazione medica
ATTENZIONE – La proposta del medico specialista deve adeguatamente motivare l’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. E’ considerata valida la proposta fatta da un medico specialista pubblico o privato. La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.
Trasmissione della domanda.
L’ULSS provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro di riferimento regionale territorialmente competente.
Valutazione della proposta.
Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all’ULSS competente il proprio parere motivato in ordine all’autorizzazione richiesta.
Autorizzazione.
L’ULSS, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento della domanda:
– se la struttura estera è privata, l’ULSS rilascia autorizzazione scritta e l’assistenza viene erogata in forma indiretta
– se la struttura è pubblica o privata convenzionata, l’ULSS provvede a rilasciare un formulario S2 ( Stato comunitario)
o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma diretta.
Domanda di autorizzazione preventiva assistenza sanitaria transfrontaliera (REGOLAMENTI CE 883/2004 – 987/2009 e D.M. 3.11.89)
►DIRETTIVA 2011/24/UE
Il D.Lgs n. 38/2014 ha recepito la direttiva 2011/24/UE, che disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’UE all’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Secondo tale Decreto per assistenza sanitaria si intendono i servizi prestati da professionisti sanitari ai pazienti al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici.
Si tratta di prestazioni erogabili in forma indiretta relativamente alle quali si stabilisce che:
- le prestazioni rimborsabili sono quelle ricomprese nei LEA, con esclusione dei servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine, dell’assegnazione e dell’accesso agli organi ai fini dei trapianti d’organo e, fatto salvo quanto previsto nel decreto in ordine alla cooperazione in materia di assistenza sanitaria, dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose;
- le prestazioni rimborsabili possono essere erogate da una qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria in uno Stato UE;
- i costi dell’assistenza sanitaria dovranno essere anticipati dal paziente che successivamente potrà richiedere il rimborso all’Azienda;
La misura massima del rimborso per le prestazioni sanitarie è pari al costo che il SSR avrebbe sostenuto (in base alle tariffe regionali vigenti) erogandole direttamente, senza superare il costo effettivo dell’assistenza sanitaria ricevuta e documentata dall’utente.
L’autorizzazione preventiva va rilasciata a fronte della richiesta dell’assistito completa di:
- certificazione medica (impegnativa del Medico di Medicina Generale);
- indicazione diagnostica o terapeutica e prestazione sanitaria di cui intende fruire;
- luogo prescelto per la prestazione e prestatore di assistenza sanitaria presso cui intende recarsi;
- eventuali altre ulteriori specifiche necessarie ai fini dell’esame della richiesta dell’autorizzazione preventiva.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l’Azienda provvede al rilascio, o meno, dell’autorizzazione, dandone comunicazione scritta all’interessato; il termine è ridotto a quindici giorni nei casi di particolare urgenza, che deve essere adeguatamente motivata nella domanda; nel provvedimento di autorizzazione, l’Azienda specifica il costo della prestazione ammesso al rimborso; in caso di diniego, questo dovrà essere debitamente motivato.
Domanda di autorizzazione preventiva assistenza sanitaria transfrontaliera (D.lgs. n. 38 del 4.3.2014 di recepimento della Direttiva 2011/24/UE)
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Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate ed ogni qualvolta si presenti questa necessità, deve essere presentata una domanda di autorizzazione secondo le stesse procedure sopra indicate.
Pensionati
s072/S1 (ex E121) e modello similare per i paesi in convenzione, rilasciato ai titolari di pensione italiana e loro familiari fiscalmente a carico residenti in altro Paese UE-SEE-Svizzera. Domanda rilascio S1 pensonati (s072)
Famigliari a carico
s072/S1 (ex E109) e modello similare per i paesi in convenzione, per l’assistenza ai familiari residenti in un altro Paese UE-SEE ed alcuni paesi convenzionati fiscalmente a carico di lavoratori subordinati o autonomi residenti in Italia
Paesi Convenzionati (sono normati da convenzioni fatte dall’Italia con i vari paesi)
- ARGENTINA
- AUSTRALIA
- BRASILE
- TUNISIA
- CAPOVERDE
- EX JUGOSLAVIA (Bosnia Erzegovina Macedonia Serbia Montenegro)
- SAN MARINO
- PRINCIPATO DI MONACO
- CITTÀ’ DEL VATICANO
- TUNISIA