Estero
- Assistenza sanitaria all’estero
- Autorizzazione cure all’estero
- Soggiorno per studio – Soggiorno per lavoro – Distacco per lavoro
- Rimborsi spese sanitarie estero
Assistenza sanitaria all’estero
LA MOBILITA’ SANITARIA INTERNAZIONALE NEGLI STATI UE E NEGLI STATI IN CONVENZIONE BILATERALE
Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati dell’ Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), della Svizzera e degli Stati con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
1) Assistenza sanitaria in paesi Extra UE con accordi bilaterali
Il nostro Paese ha sottoscritto Convenzioni bilaterali con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Ex Jugoslavia Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Serbia Montenegro, principato di Monaco, San Marino,Tunisia e Capoverde per l’assistenza sanitaria per le persone che si devono recare in temporaneo soggiorno nel territorio dell’altro Stato contraente.
Rilascio modulistica per l’assistenza all’estero – Paesi convenzionati bilateralmente
Per il “temporaneo soggiorno” nei Paesi extra UE con accordi bilaterali convenzionati viene rilasciata una specifica modulistica.
Ogni accordo o convenzione stipulata con il singolo Paese prevede condizioni particolari che regolano l’assistenza sanitaria presso il Paese di temporaneo soggiorno.
Se la permanenza all’estero supera i 30 giorni è prevista la sospensione del medico di famiglia.
Per ottenere l’attestato di copertura inviare mail a: convenzioni.anagrafe@aulss1.veneto.it
DOCUMENTAZIONE
La persona che si reca all’estero deve presentare per sé ed i familiari:
– modulo di richiesta di rilascio modello per l’assistenza sanitaria all’estero debitamente compilata, datata e sottoscritta modulo richiesta di rilascio modello per assistenza sanitaria all’estero
– tessera sanitaria regionale ( tesserino cartaceo);
– tessera sanitaria TEAM (quella di plastica azzurra)
PER TUTTI GLI ALTRI PAESI NON SONO IN VIGORE ACCORDI INTERNAZIONALI, E’ PERTANTO CONSIGLIABILE ATTIVARSI PER OTTENERE UNA COPERTURA PRIVATA
2) Assistenza sanitaria in paesi UE, nei paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ed in Svizzera
L’Unione Europea ha disposto l’introduzione progressiva, a partire dal 1 giugno 2004 della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)
La nuova Tessera “Sanitaria” Europea, è un documento personale, a carattere individuale, con un formato unico per tutta la UE (più gli stati dello Spazio economico europeo).
Per i soggiorni nei Paesi dell’Unione Europea (UE), Spazio Economico Europeo e Svizzera è sufficiente quindi la tessera sanitaria (TEAM) inviata dal MEF (Ministero Economia e Finanze).
Dal 2011, l’Agenzia delle Entrate ha inviato la nuova TEAM – TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) con aggiunta di un microchip (color oro)
Chi utilizza la TEAM (TS-CNS con microchip) solo per le tradizionali funzioni di tessera sanitaria (TEAM-tessera europea, accesso ai servizi Servizio Sanitario Nazionale, acquisizione Codice Fiscale per le prescrizioni ed in farmacia e certificazione del C.F.) non deve fare alcuna attivazione del microchip in quanto la tessera è valida fin dal momento del suo arrivo.
PAESI IN CUI SI UTILIZZA LA TEAM
– Svizzera: dal 01/06/2002 le norme contenute nei Regolamenti CEE in materia di libera circolazione delle persone e di sicurezza sociale sono state estese anche alla Svizzera
– Regno Unito: nonostante la Brexit non ha interrotto gli accordi in relazione all’assistenza sanitaria
Autorizzazione cure all’estero
Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta, cioè gratuite, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.
L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
►REGOLAMENTI CE 883/2004 – 987/2009 e D.M. 3.11.89
Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure le procedure da seguire sono le seguenti:
Presentazione della documentazione.
L’interessato, o chi per esso, deve presentare all’Azienda sanitaria locale di appartenenza:
– la domanda dell’ interessato
– la proposta di un medico specialista
– eventuale documentazione medica
ATTENZIONE – La proposta del medico specialista deve adeguatamente motivare l’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. E’ considerata valida la proposta fatta da un medico specialista pubblico o privato. La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.
Trasmissione della domanda. L’ULSS provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro di riferimento regionale territorialmente competente.
Valutazione della proposta. Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all’ULSS competente il proprio parere motivato in ordine all’autorizzazione richiesta.
Autorizzazione. L’ULSS, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento della domanda:
– se la struttura estera è privata, l’ULSS rilascia autorizzazione scritta e l’assistenza viene erogata in forma indiretta
– se la struttura è pubblica o privata convenzionata, l’ULSS provvede a rilasciare un formulario S2 ( Stato comunitario)
o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma diretta.
Domanda di autorizzazione preventiva assistenza sanitaria transfrontaliera (REGOLAMENTI CE 883/2004 – 987/2009 e D.M. 3.11.89)
►DIRETTIVA 2011/24/UE
Il D.Lgs n. 38/2014 ha recepito la direttiva 2011/24/UE, che disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’UE all’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Secondo tale Decreto per assistenza sanitaria si intendono i servizi prestati da professionisti sanitari ai pazienti al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici.
Si tratta di prestazioni erogabili in forma indiretta relativamente alle quali si stabilisce che:
-
le prestazioni rimborsabili sono quelle ricomprese nei LEA, con esclusione dei servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine, dell’assegnazione e dell’accesso agli organi ai fini dei trapianti d’organo e, fatto salvo quanto previsto nel decreto in ordine alla cooperazione in materia di assistenza sanitaria, dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose;
-
le prestazioni rimborsabili possono essere erogate da una qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria in uno Stato UE;
-
i costi dell’assistenza sanitaria dovranno essere anticipati dal paziente che successivamente potrà richiedere il rimborso all’Azienda;
La misura massima del rimborso per le prestazioni sanitarie è pari al costo che il SSR avrebbe sostenuto (in base alle tariffe regionali vigenti) erogandole direttamente, senza superare il costo effettivo dell’assistenza sanitaria ricevuta e documentata dall’utente.
L’autorizzazione preventiva va rilasciata a fronte della richiesta dell’assistito completa di:
-
certificazione medica (impegnativa del Medico di Medicina Generale);
-
indicazione diagnostica o terapeutica e prestazione sanitaria di cui intende fruire;
-
luogo prescelto per la prestazione e prestatore di assistenza sanitaria presso cui intende recarsi;
-
eventuali altre ulteriori specifiche necessarie ai fini dell’esame della richiesta dell’autorizzazione preventiva.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l’Azienda provvede al rilascio, o meno, dell’autorizzazione, dandone comunicazione scritta all’interessato; il termine è ridotto a quindici giorni nei casi di particolare urgenza, che deve essere adeguatamente motivata nella domanda; nel provvedimento di autorizzazione, l’Azienda specifica il costo della prestazione ammesso al rimborso; in caso di diniego, questo dovrà essere debitamente motivato.
—————————————————————————————–
Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate ed ogni qualvolta si presenti questa necessità, deve essere presentata una domanda di autorizzazione secondo le stesse procedure sopra indicate
4. Pensionati
s072/S1 (ex E121) e modello similare per i paesi in convenzione, rilasciato ai titolari di pensione italiana e loro familiari fiscalmente a carico residenti in altro Paese UE-SEE-Svizzera. Domanda rilascio S1 pensonati (s072)
5. Famigliari a carico
s072/S1 (ex E109) e modello similare per i paesi in convenzione, per l’assistenza ai familiari residenti in un altro Paese UE-SEE ed alcuni paesi convenzionati fiscalmente a carico di lavoratori subordinati o autonomi residenti in Italia
Le richieste dei modelli suddetti dovranno essere inviate a convenzioni@aulss1.veneto.it.
Paesi Convenzionati (sono normati da convenzioni fatte dall’Italia con i vari paesi)
- ARGENTINA
- AUSTRALIA
- BRASILE
- TUNISIA
- CAPOVERDE
- EX JUGOSLAVIA (Bosnia Erzegovina Macedonia Serbia Montenegro)
- SAN MARINO
- PRINCIPATO DI MONACO
- CITTÀ’ DEL VATICANO
- TUNISIA
Le richieste dei modelli dovranno essere inviate a convenzioni@aulss1.veneto.it. – convenzioni@aulss1.veneto.it
Rimborsi spese sanitarie estero
Il cittadino italiano o straniero, assistito dal SSN italiano, che ha sostenuto delle spese sanitarie per un’accesso in urgenza (non programmato) dovrà inviare le fatture e le ricevute di pagamento in originale. L’eventuale rimborso sarà in base alle tariffe applicate nello stato estero del temporaneo soggiorno, l’ASL, attraverso la piattaforma EESSI invierà le fatture quietanzate all’istituzione estera con la richiesta di tariffazione per, successivamente, provvedere a quanto verrà indicato, in quanto siamo equiparati al trattamento dato ad un loro assistito (art.11 Decisione S1), non è quindi il Servizio Sanitario Nazionale italiano che può decidere se e quanto rimborsare. Non sono comprese le spese di viaggio che rimangono a carico dell’interessato o cure/prestazioni che non sia ottenute presso strutture pubbliche o accreditate in regime di urgenza. (Domanda rimborso cure all’estero)
La domanda di rimborso con le fatture quietanzate in originale devono essere spedite a:
AULSS 1 Dolomiti – Direzione Amministrava Territoriale – Via Feltre 57 32100 Belluno.



