Esenzione totale dalla spesa sanitaria (Cod. 7R2-7R3-7R4-7R5)

  • cittadini di età inferiore 6 anni o di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad € 36.151,98 (COD. 7R2)

  • cittadini disoccupati e i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, inferiore ad € 8.263,31, incrementato fino ad €11.362,05 in presenza di coniuge a carico, ed in ragione di € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento di fruizione della prestazione e da apposita iscrizione al Centro per l’impiego (COD. 7R3)

  • cittadini di età superiore a 65 anni titolari di “assegno (ex pensione) sociale” e i loro familiari a carico (COD. 7R4)

  • cittadini titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e i loro familiari a carico (si intendono i pensionati al minimo INPS e coloro che, nei rispettivi ordinamenti previdenziali, sono cessati dal servizio avendo maturato il minimo degli anni utili per conseguire il diritto a pensione) purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente inferiore ad € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (COD. 7R5)

PRECISAZIONI

  • Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico) e dagli altri famigliari a carico (D.M. 22 gennaio 1993). Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un’abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76 anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto di € 36.151,98.
  • Per reddito “complessivo” deve intendersi la somma dei redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all’estero, più l’eventuale rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, più i redditi di natura fondiaria (terreni e fabbricati), e i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o agevolata (es. cedolare secca locazioni) al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito può essere rilevato dai modelli attestanti i redditi percepiti. Il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente la data di presentazione dell’autocertificazione. Per ulteriori informazioni sul reddito complessivo, gli interessati possono rivolgersi all’Agenzia delle Entrate o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) per quanto concerne gli aspetti fiscali e presso la sede INPS, competente per territorio, per quanto riguarda la pensione al minimo e l’assegno sociale.
  • Per familiari a carico devono intendersi le persone per le quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato con reddito non superiore a € 2.840,51, figli naturali riconosciuti, figli adottivi e affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, altri familiari che convivono con l’interessato o che ricevono dall’interessato assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria con reddito non superiore a € 2.840,51 e precisamente: i genitori e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri superiori a € 2.840,51 costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. n. 100/SCPS/RED/4).
  • Per titolari di pensione “al minimo” devono intendersi i pensionati ultrasessantenni che percepiscono pensioni da lavoro per aver versato il minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero pensioni integrate al minimo INPS. L’importo è stabilito di anno in anno dalla legge e deve essere verificato presso gli uffici dell’INPS. L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
  • Per titolari di “assegno (ex pensione) sociale” devono intendersi i cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di ex pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall’INPS. Per l’anno 2015 l’importo massimo erogato dall’INPS è pari Euro è pari a € 448,52 per 13 mensilità (€ 5.830,76 annui). L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
  • Per disoccupato deve intendersi il cittadino che è nello “stato di disoccupazione”, definito come la condizione del soggetto che ha perso un precedente lavoro dipendente o autonomo per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato), è privo di impiego e ha rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità all’impiego) in forma telematica tramite l’apposito servizio CPIOnline, disponibile sul portale regionale Cliclavoro Veneto oppure con l’invio all’INPS della domanda di NASpl (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, ex indennità di disoccupazione), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), mobilità. Lo stato di disoccupazione è mantenuto secondo modalità definite dai competenti Centri per l’impiego. Non è considerato titolare del diritto l’inoccupato, persona alla ricerca di prima occupazione. La condizione di disoccupato deve risultare al momento dell’erogazione della prestazione. I soggetti collocati in mobilità sono equiparati ai disoccupati. I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni sia essa ordinaria sia straordinaria non sono da considerare disoccupati.

 

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