FAQ – SCUOLA

E’ possibile l’uso di macchine agricole da parte degli studenti?Se si, quali regole bisogna seguire? 1) Nelle scuole professionali-tecniche di tipo agrario il laboratorio è rappresentato dal campo e le attività di laboratorio vengono svolte con impiego di macchine agricole.  Pertanto i ragazzi indipendentemente dall’età possono (o meglio devono visto che frequentano quel tipo di scuola proprio per apprendere un mestiere) usare le macchine e le attrezzature previste per le attività di “laboratorio”
2) Le macchine e le attrezzature messe a disposizione degli studenti devono essere “a norma”  e va accertato che il loro impiego corrisponda a quanto descritto nel loro libretto d’uso e manutenzione. Oltre a questa verifica teorica va effettuata anche una verifica concreta durante l’effettivo impiego didattico, al fine controllare se necessitino di ulteriori apprestamenti di sicurezza.  Gli utilizzatori, ragazzi o docenti, devono indossare i previsti dispositivi personali di protezione, quelli cioè indicati dalla valutazione del rischio per quella specifica operazione. Spetta alla scuola attraverso il proprio RSPP effettuare tale valutazione dei rischi e predisporre le conseguenti misure di protezione quali i DPI e di prevenzione come i dispositivi tecnici e gli interventi organizzativi tra cui giova ricordare il regolamento di “laboratorio” comprensivo di procedure, di istruzioni e della sorveglianza.
3) Non esiste una regola per stabilire il rapporto studenti/insegnanti. Gli insegnati di laboratorio che in questo caso ricoprono il ruolo di preposto del mondo del lavoro devono essere in numero sufficiente a garantire una costante sorveglianza sulle attività dei lavoratori/studenti
E’ possibile far fare le lezioni di degustazione vino agli allievi della scuola alberghiera in considerazione del divieto di assunzione e somministrazione di cui al Provvedimento 16-03/2006 di cui all’elenco delle mansioni a rischio alcol)? Considerato che la degustazione prevede di arrivare alla percezione delle qualità della bevanda attraverso i vari sensi: vista, olfatto e gusto; che per gustare non è obbligatorio assumere la bevanda (si può sputare la sostanza dopo la degustazione senza ingerirla); che, in ogni caso, la quantità di assunzione, nel caso in cui la bevanda degustata viene ingerita, è sicuramente limitata;
e tenuto conto che per esigenze didattiche non si può eliminare tale importante lezione dal corso di formazione professionale della scuola alberghiera;
si conclude che è possibile far partecipare  gli studenti ai corsi di degustazione, adottando le seguenti indicazioni:
1) organizzare tale lezione solo per gli studenti dell’ultimo anno (età intorno ai 18 anni) cioè a ragazzi ormai sviluppati dal punto di vista fisiologico e comunque con età superiore agli altri divieti oggi vigenti relativi all’acquisto e al consumo di bevande alcoliche (16 anni).
2) preventiva dettagliata formazione sul problema (alcol effetti, problemi alcol e  lavoro, divieto nelle scuole, etc)
3) organizzare una attenta sorveglianza durante la lezione affinché non si abbia un uso improprio dello strumento didattico.
Come deve essere  redatto un attestato per accertare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricevuta dallo studente che sia valido anche per il mondo del lavoro? E’ possibile per le scuole di fare corsi di formazione per studenti/lavoratori e rilasciare un attestato corrispondente che può essere utilizzato nel mondo del lavoro come indicato dal “decreto del fare” (modifica all’art. 37 introduzione del comma 14-bis).
L’attestato deve essere conforme ai requisiti indicati al punto 7 dell’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011. In particolare, quindi,  è necessario che l’attestato riporti in modo chiaro e preciso gli argomenti trattati e la relativa durata, sia della formazione generale che quella specifica di settore, in modo da dare la possibilità al datore di lavoro privato di verificare quali cose della formazione specifica deve integrare.   Per formazione specifica di settore si fa riferimento  quella professionalizzante relativa alla specializzazione della scuola (nel caso specifico ristorazione/alberghiero) e non quella del settore ATECO della scuola, per cui è consigliabile evitare di inserire il riferimento del codice ATECO scuola ma di mettere la lavorazione/mansione specifica. Quindi è consigliabile che la formazione specifica venga fatta, sia come durata che come argomenti, con riferimento alla formazione di quel settore (esempio se si trattasse di una scuola edile dove la  durata formazione specifica è di 12 ore l’attestato della formazione dell’allievo sarà di 12 ore con gli argomenti relativi al rischio nei cantieri e non di sole 8 ore con i rischi della PA scuola).
Nell’attestato andrà inserito il programma con indicazione degli argomenti della durata e il nome del docente.
Inoltre nell’attestato sarà opportuno inserire la dicitura (come da comma 14-bis) “la presente formazione costituisce credito formativo per la durata e per i contenuti citati”: infatti rimane sempre responsabilità del datore di lavoro privato integrare la formazione specifica (di settore) con i rischi specifici del suo ambiente di lavoro.
I docenti della scuola hanno i requisiti per fare la formazione ai lavoratori della scuola? Il DM del 6 marzo 2013  definisce i requisisti  dei formatori  ma entra in vigore il 19 marzo 2014 per cui in questo periodo i formatori interessati possono acquisire i requisiti necessari. Dopo tale data i formatori dovranno avere il prerequisito e uno dei 6 definiti nel decreto.
Il personale della scuola (docenti, insegnati tecnico pratici) già alla data odierna hanno sicuramente il prerequisito di cui al decreto citato e sicuramente anche il criterio n° 2 (abilitazione all’insegnamento)
L’aver fatto il corso per preposto è un requisito per fare il docente ai corsi per lavoratori? Il  docente nei corsi di formazione per lavoratori deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’accordo Stato/Regioni del 6/3/2013;  il semplice corso da preposto non soddisfa i requisiti citati dalla norma sopraindicata. Spetta al responsabile del corso verificare i soggetti scelti per fare la docenze al corso formazione lavoratori abbiano i requisiti previsti dalla norma.
1) Il preposto è tale rispetto ad un locale o ad un gruppo di lavoratori?
2) Tra docente e Insegnante tecnico pratico (itp) in compresenza in laboratorio chi assume il ruolo di preposto? il preposto è uno solo?
3) Si può rifiutare l’incarico di preposto?
1) Il preposto è la figura che sovrintende, sorveglia, vigila sull’attività lavorativa, per cui tale qualifica non è riferita ad un locale ma ai lavoratori che si trovano sotto la sua competenza (sui quali esercita poteri gerarchici e funzionali) (vedi art. 2 comma 1 lett. e) e art. 19 del D.Lgs 81/08) .
2) Sia il docente che l’insegnate tecnico pratico sono preposti nei confronti degli studenti che frequentano i laboratorio che sono quindi equiparati a lavoratori.
3) E’ impensabile che un  insegnante di laboratorio o un insegnante tecnico pratico di laboratorio rifiuti il ruolo di preposto perchè fa parte della sua qualifica di docente o insegnate; anche se volesse rifiutare tale ruolo, quando si trova nel laboratorio e svolge le proprie mansioni di insegnante o docente o itp  svolge comunque compiti di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli allievi/lavoratori per cui “di fatto” è un preposto ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. 81/08 anche senza aver ricevuto regolare investitura
1. Esiste un ente paritetico di riferimento per la scuola a cui rivolgersi per richiedere un RLSt?
2. Nei casi in cui alcune scuole si siano aggregate, possono nominare un RLS di gruppo, oppure può essere la FISM di Treviso a farsi promotrice di una iniziativa di questo tipo?
1) Non risulta che al momento ci sia un ente paritetico per le scuole e quindi non c’è nemmeno un RLSt
2) l’articolo di riferimento è il 47 del D.Lgs 81/08 e recentemente anche l’interpello n° 20/2014: tali riferimenti normativi  non prevedono la possibilità di individuare un RLS per aggregazione di scuole. Pertanto nelle scuole fino a 15 dipendenti l’RLS viene eletto o designato tra gli stessi lavoratori, in quelle con più di 15 dipendenti viene eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali; in assenza di RSU viene eletto dai lavoratori della scuola al loro interno.
L ‘insegnante,  individuato dal Dirigente Scolastico (DS) per somministrare ad un alunno il farmaco salvavita sulla scorta di tutta la documentazione prevista in questi casi,  può astenersi dalla somministrazione  del farmaco e far allertare il SUEM/118 nel caso l’alunno presenti una evidente situazione di criticità del suo stato di salute? Se c’è la regolare richiesta dei genitori, la prescrizione del pediatra, l’individuazione di una persona da parte del DS che deve essere anche istruita dal pediatra sulle modalità di somministrazione  del  farmaco salvavita,  c’è l’ OBBLIGO  ad intervenire da parte dell’insegnante incaricato.La persona incaricata formalmente a somministrare il farmaco deve fare la somministrazione seguendo le indicazioni del medico curante. Prendere l’iniziativa di aspettare il SUEM/118  senza somministrare il farmaco può esporre il paziente a delle conseguenze serie.
Un assistente tecnico può essere identificato come preposto? Per quanto riguarda la individuazione del preposto nelle scuola si rimanda a quanto indicato nel testo “Gestione Prevenzione Cultura della Sicurezza Scuola” edizione 2013 dove a pag. 30 vengono definite con precisione le caratteristiche e i compiti di dirigenti e preposti nelle scuola. Tuttavia per l’identificazione concreta di tali figure bisogna far riferimento alla organizzazione del singolo istituto scolastico in quanto ogni scuola può avere una diversa organizzazione
Quali sono i DPI da dare ai collaboratori scolastici per l’uso dei prodotti di pulizia ? La gestione del rischio chimico nelle scuola e quindi anche le indicazioni sui DPI, sono riportate dettagliatamente nel capitolo 6 del Manuale “Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola” edizione 2013 INAIL e SIRVESS presente in tutte le scuole.
Poiché i lavoratori della scuola sono inseriti nell’elenco mansioni  di cui al Provvedimento 16-03.2016 (lavori a rischio per alcol)  devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del MC? Per i lavoratori addetti alle mansioni inserite nell’elenco di cui al provvedimento 16.03.2006 (rischio alcol),  al momento attuale (agosto 2016) non ci sono indicazioni normative (contrariamente agli accertamenti per la tossicodipendenza) che stabiliscano quali esami fare, quali modalità seguire e chi li deve fare,  per cui non si può parlare di obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente .Si ricorda tuttavia che per tali lavoratori permane il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante il lavoro di cui alla L.125/2011, e quindi potrebbero essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico della struttura pubblica oppure dal Medico Competente se è presente in azienda.
Quali sono le visite obbligatorie per gli allievi di una scuola che fanno stage, tirocini, alternanza scuola/lavoro presso aziende? La Legge Regionale  2 marzo 2013 ha abolito molti certificati medici ritenuti inutili fra cui quelli definiti alla lettera g) “certificati di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale”:  quindi per accedere alla scuola edile non  sarà più necessario nessun certificato di idoneità rilasciato dal medico di igiene pubblica/distretto.Inoltre l’art. 42 della L. 69 del 21/06/2013 ha abolito le visite mediche per i minori e per gli apprendisti se sono adibiti a mansioni non a rischio.Gli studenti sia in stage/tirocinio/alternanza scuola-lavoro sono però equiparati a lavoratori subordinati  per cui  devono essere sottoposti a visita medica da parte del medico competente,  se dalla valutazione dei rischi della scuola (o della ditta)  risulta che sono esposti a rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per tipo di rischio  e per tempo di esposizione.
Il ragazzo che frequenta un tirocinio estivo può farlo anche se ha solo 15 anni? E deve essere sottoposto a visite mediche? Teoricamente è possibile che lo studente quindicenne possa svolgere  stage o tirocinio perché rimane sempre “studente” e non ha un rapporto di lavoro con l’azienda.  Tuttavia anche la recente normativa sull’alternanza scuola/lavoro prevede che solo gli studenti degli ultimi tre anni (quindi con più di 15 anni)  frequentino gli ambienti di lavoro delle imprese.Per quanto riguarda le visite mediche gli studenti in stage, tirocinio, alternanza potrebbero essere sottoposti a visita medica se dalla valutazione dei rischi della scuola  (o della ditta) risulta che sono esposti a rischi, per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per tipo di rischio  e per tempo di esposizione.

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