FAQ – RSPP

DOMANDA

RISPOSTA

Un RSPP in maternità può svolgere la sua attività di RSPP? Nelle aziende che non hanno l’obbligo di un RSPP interno, senza quindi l’obbligo di presenza minima adeguata, è possibile che il RSPP anche nel periodo di maternità  gestisca il suo lavoro garantendo la presenza in particolari momenti. Tuttavia nel periodo in cui l’RSPP non potrà recarsi al lavoro (astensione obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici madri) bisognerà valutare qualche figura di supporto (ASPP) oppure una sostituzione.
Nel caso di una società di capitale a carattere familiare (padre e due figli) nel settore edilizia, azienda con 105 dipendenti, è possibile che il ruolo di RSPP venga svolto da uno dei tre  amministratori delegati, che sono comunque tutti a livello societario datori di lavoro? Nel caso di una spa o srl  deve essere individuato l’ amministratore delegato con funzioni di datore di lavoro, mentre gli altri componenti si configurano come soci. Nel caso di una società con  105 dipendenti nel settore dell’edilizia il datore di lavoro non può fare il RSPP; in questo caso il RSPP deve essere nominato dal datore di lavoro e scegliendo fra i dipendenti o fra consulenti esterni aventi i requisiti di formazione e aggiornamento di cui al Dlgs. 195/03
Un dipendente (dirigente) delegato dal datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs 81/08 può essere anche RSPP della stessa azienda? Nella normativa  non esiste un divieto esplicito a tale situazione; il datore di lavoro deve però fare anche la nomina del RSPP (ex art. 17 compito indelegabile) e il soggetto RSPP individuato deve avere la formazione specifica  ex art 32 del D.lgs 81/08
In caso di una Casa di riposo di proprietà del comune ma gestita da una cooperativa con propri 40-50 dipendenti e con ulteriori 5 lavoratori dipendenti del comune,  l’RSPP può essere quello del Comune? Il Comune deve avere un suo RSPP e nel DVR deve inserire la valutazione della struttura casa di riposo e i rischi delle mansioni svolte dai  5 dipendenti comunali. La Cooperativa deve avere un RSPP  per la gestione dei rischi socio-sanitari del proprio personale . Questo RSPP deve essere  “interno” cioè nominato dalla cooperativa fra il proprio personale  se  il numero dei dipendenti supera le 50 unità, altrimenti si potrà avvalersi di un RSPP esterno che potrebbe essere quello del Comune. Tra le due Amministrazioni ci dovranno essere dei protocolli di cooperazione e collaborazione che devono essere definiti concretamente  alla luce di quanto indicato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08  con la stesura del DUVRI
Un RSPP interno deve essere dipendente? La risposta a questo quesito è stata fornita dall’interpello n° 24/2014  (consultabile presso il sito del Ministero del Lavoro) che afferma che si più considerare interno anche un soggetto che non rientra nelle definizione di “dipendente” purchè assicuri presenza adeguata e sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di Prevenzione e Protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni e alle specificità dell’azienda.
Quanta presenza deve assicurare un RSPP in una azienda in cui vige l’obbligo del RSPP interno ? La risposta a questo quesito è stata fornita dall’interpello n° 24/2014  (consultabile presso il sito del Ministero del Lavoro) che afferma  che il RSPP interno deve assicurare una  “presenza adeguata” . Definire tale presenza in termini di  ore o giorni è impossibile perchè dipende dalla tipologia e dalle caratteristiche dell’azienda e spetta quindi al datore di lavoro rendere compatibile la durata della prestazione con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.  Comunque è ragionevole ritenere adeguata  una presenza che possa garantire una precisa conoscenza del ciclo produttivo, delle operazioni e delle persone che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può dare.
Se una società con unico datore di lavoro ha più sedi lavorative quanti devono essere gli RSPP? Se il datore di lavoro è unico perchè si tratta di una unica società con più sedi il datore di lavoro può organizzare il servizio SPP come vuole cioè può nominare uno o più RSPP. Nel caso l’intera società abbia tanti dipendenti da superare la soglia dell’art. 31 allora il datore di lavoro deve avere un RSPP “interno” (vedi interpello n° 24/2014 consultabile presso il sito del Ministero del Lavoro).

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