FAQ – FORMAZIONE

DOMANDE

RISPOSTE

Corsi Primo Soccorso e Antincendio Aziendale

Quali sono i requisiti del personale docente dei corsi di Primo Soccorso e Antincendio Aziendale? Per i corsi di primo soccorso: medici

Per i corsi antincendio: personale esperto, competente in materia antincendio (ad esempio i soggetti abilitati ai sensi della L. 818/1984); nel caso del corso di 16 ore, il patentino può essere rilasciato solo dal Comando dei VVF.

Qual è la scadenza del corso di aggiornamento al Primo Soccorso Aziendale? In base al DM 15 luglio 2003 n° 388 la periodicità dell’aggiornamento è Triennale.
Se un addetto al Primo Soccorso Aziendale non ha effettuato l’aggiornamento periodico deve rifare il corso base? In caso di mancato aggiornamento, come precisato dall’Accordo Stato/Regioni del 7.7.2016,  non è necessario rifare l’intero corso, ma  deve procedere all’aggiornamento della parte pratica. Tuttavia,  fino a completamento dell’aggiornamento, l’addetto al Primo Soccorso non potrà ricoprire il suo incarico.
Le figure sanitarie (medici ed infermieri) sono esonerate dal corso base e aggiornamento di Primo Soccorso Aziendale? Si, sono esonerate in quanto i requisiti formativi e professionali di tali figure sono superiori a quelli previsti dal DM 388/03 (vedi interpello n° 19/2016).
I corsi di primo soccorso  che il  Soccorso Alpino o Protezione Civile o Croce Rossa organizzano per i propri volontari sono  validi anche ai fini della formazione per l’addetto al Primo Soccorso Aziendale ? Occorre verificare che i corsi frequentati per il ruolo di volontario siano equipollenti ai corsi di formazione previsti dal DM 388/03  (corrispondenza di contenuti e durata) e farsi rilasciare dall’ente formatore una dichiarazione in tal senso.
Un lavoratore che ha fatto il corso di Primo Soccorso aziendale è esonerato dalla formazione generale o specifica del lavoratore ? No, si tratta di due formazioni diverse  con contenuti del tutto distinti.
Come fare a conoscere il gruppo INAIL di rischio infortunistico per la classificazione aziendale di rischio per i corsi di Primo Soccorso Aziendale ? E’ necessario conoscere il codice di tariffa INAIL a cui appartiene la azienda. Per la classificazione consultare la tabella INAIL (L’elenco al momento disponibile è quello pubblicato sulla G.U. del 17.08.2014)
Il corso BLSD Pediatrico può essere considerato valido per gli addetti al Primo Soccorso Aziendale  ai sensi del D.Lgs 81/08? No, perché il corso BLSD Pediatrico ha una durata di sole 4 ore e non rispecchia i contenuti e la durata stabiliti dal DM 388/03.
In una impresa edile  il datore di lavoro può mandare un lavoratore da solo in un cantiere senza  un addetto Primo Soccorso Aziendale o deve prevederne sempre la presenza? In linea di massima è possibile, tuttavia è necessario che il lavoratore svolga lavori non pericolosi, sia fornito di un pacchetto di medicazione e sia stato istruito sul suo corretto utilizzo, e abbia a disposizione un mezzo di comunicazione (vedi Documento Tecnico del Coordinamento Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro del gennaio 2005).
Il datore di lavoro che ha fatto il corso RSPP è esonerato dal fare il corso completo antincendio dato che  gli argomenti sono affrontati nel corso di 16 ore per RSPP? No, i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di addetto antincendio e Primo Soccorso  devono fare i corsi di formazione specifici per tali compiti, oltre alla  formazione  per datori di lavoro/RSPP.
E’ obbligatorio l’aggiornamento dei corsi per addetto all’Antincendio Aziendale?  

 

Al momento attuale (giugno2017) non è stato ancora emanato il DM citato all’art 37 comma 9, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 10.03.1998 che non prevede in modo esplicito l’obbligo di aggiornamento. In assenza di una norma specifica il mancato aggiornamento non è sanzionabile.  C’è, però, una circolare del Ministero dell’Interno parla  di aggiornamento triennale.  Trattasi di un circolare valevole solo come indicazione e solo per i corsi per addetti antincendio aziendale  organizzati  dai Comandi dei Vigili del Fuoco.
Il medico competente può fare il corso per l’ uso del defibrillatore? 

 

La norma vigente in materia è il Decreto 18 marzo 2011 e la nota del Ministero della Salute del 16 maggio 2014 che forniscono gli indirizzi interpretativi per poter erogare corsi sull’uso del defibrillatore: essere un  “istruttore  certificato” riconosciuto e accreditato dalla Regione. Pertanto se il medico Competente possiede tale requisito può fare il corso per l’uso del defibrillatore.

Formazione con modalità FAD

È possibile la FAD (modalità e-learning) per la formazione base del RSPP e per CSE ?  In base al nuovo Accordo Stato/Regioni del 7.7.2016  è possibile la FAD solo per il modulo A e per i CSE solo per il modulo Normativo-Giuridico, a condizione che siano rispettati i criteri  previsti dall’allegato II “requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning” del citato Accordo.
È possibile fare l’aggiornamento con modalità FAD per RSPP e CSP/CSE ? 

 

L’accordo Stato Regioni del 7.7.2016 ha stabilito che l’aggiornamento degli A-RSPP e CSE è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning,  purchè vengano rispettati i criteri di cui all’allegato II“requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning” dello stesso Accordo.
Come fare le verifiche finali di un corso FAD?
Cosa significa che il tutor valida la durata del corso?
Chi deve formare l’attestato?
 

 

Tutti questi aspetti sono affrontati nell’allegato I dell’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 e chiariti dall’Accordo del 25 luglio 2012, e ripresi nell’allegato II dell’Accordo Stato/Regioni del 7.7.2016.Per quanto riguarda la verifica finale si conferma che questa deve essere fatta in presenza o al massimo in videoconferenza. Tuttavia, poiché la formazione generale dei lavoratori, non prevede nessuna forma di verifica finale, finora nessuno ha fatto le verifiche finali ma solo quelle intermedie “distribuite lungo tutto il percorso” con la modalità della presenza telematica.
Relativamente all’operato del tutor significa che il tutor  della formazione telematica  deve certificare attraverso i sistemi di tracciamento (memorizzare) della piattaforma i tempi di fruizione cioè di collegamento.
Infine, l’attestato deve essere stampato dal soggetto organizzatore (soggetto che gestisce la piattaforma telematica) e deve contenere tutti gli elementi indicati dall’Accordo citato.

Formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP)

L’aggiornamento per RSPP deve essere specifico per i vari moduli?  

 

Si, perché l’aggiornamento “non deve essere di carattere generico o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni, pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore” come indicato al punto 9 dell’ accordo Stato/Regioni 7.7.2016. E’ compito comunque dell’ente organizzatore indicare correttamente nell’attestato le caratteristiche del corso e quindi stabilire le finalità dell’intervento.
La laurea specialistica classe 4/S (architettura) esonera dai moduli A e B  dei corsi per RSPP ma per quali codici ATECO ?  L’accordo Stato/Regioni 7.7.2016 ha confermato l’elenco delle classi di laurea indicate nell’art. 32  comma 5 del D.Lgs 81/08 valido per l’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione per RSPP moduli A e B.La classe 4/S è inserita in tale elenco per cui vale l’esonero dai moduli  A e B per tutti le codifiche ATECO.
Chi sono i soggetti abilitati ad organizzare corsi per RSPP ? L’accordo Stato/Regioni 7.7.2016 ha confermato l’elenco dei soggetti abilitati all’organizzazione dei corsi per R-ASPP (punto 2 dell’Accordo):

  • Regioni e Province Autonome tramite le loro strutture tecniche (ASL)
  • Università
  • Scuole nei confronti del personale scolastico e dei propri allievi
  • INAIL
  • Vigili del Fuoco
  • Amministrazione della Difesa
  • Amministrazioni Pubbliche (Ministero del lavoro, Ministero della salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Interno) limitatamente al loro personale
  • Associazioni dei datori di Lavoro e dei lavoratori
  • Ordini e i Collegi Professionali
  • Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Province Autonome.
Se un socio di una impresa edile che ha i requisiti per RSPP edilizia diventa datore di lavoro di una impresa edile, ha i requisiti per essere datore di lavoro-RSPP ? Si, deve fare solo l’aggiornamento di 14 ore, per il rischio alto previsto dall’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011, la cui scadenza, secondo le indicazioni del 25.7.2012, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione del suddetto Accordo,  è l’ 11 gennaio 2017.
A quale macro settore ATECO si deve far riferimento per la formazione del modulo B per un RSPP di un ordine professionale ?  Al momento attuale l’accordo Stato/Regioni del 7.7.2016 ha semplificato la materia in quanto ha stabilito un unico modulo B di base, valido per tutti i settori ad eccezione di 4 gruppi (agricoltura, costruzioni, sanità e chimico) per i quali è prevista una ulteriore specializzazione.
Un soggetto, che opera nei cantieri edili, ha effettuato un corso di datore di lavoro/RSPP a maggio del 2009, della durata di 16 ore.
Dovendo effettuare un aggiornamento di tale corso è corretto scegliere il corso della durata pari a 14 ore (ovvero quello relativo al rischio alto)?
Il datore di lavoro che, prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato/Regioni del 21.12.2011,  aveva fatto un corso con contenuti conformi al vecchio DM del 16.01.1996, ha l’obbligo di fare solo l’aggiornamento. Questo aggiornamento, però, deve essere fatto secondo le regole dell’Accordo sopracitato, per cui la durata del corso di aggiornamento deve essere coerente con il livello di rischio della attività svolta dalla ditta. Poiché si tratta di una impresa di costruzioni in base all’allegato 2 del citato accordo il  livello di rischio a cui far riferimento è quello elevato che corrisponde a 14 ore di aggiornamento quinquennale.
Un socio datore di lavoro, nominato RSPP prima del 31/12/1996 e che ha frequentato il corso di aggiornamento RSPP datori di lavoro di 14 ore a dicembre 2013, nel nuovo atto del notaio è diventato semplice socio lavoratore della stessa ditta; quale credito formativi può vantare relativamente ai corsi per lavoratori previsti all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i.? L’accordo Stato/Regioni del 7.7.2016 nell’allegato III stabilisce, in attuazione dell’art. 32, comma 1 lett. c) come modificato dal D.L. 69/2013, quali esoneri sono ammessi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.  Dalla lettura del suddetto allegato risulta che il corso per datore di lavoro/RSPP fornisce credito totale per la formazione generale e specifica del lavoratore.
Essendo laureato in ingegneria civile mi risulta sia necessario frequentare i corsi relativi ai moduli C, essendo esentato dai moduli A e B per via della laurea conseguita 24 anni fa.
Per poter rivestire il ruolo di RSPP da quale data deve essere svolto l’aggiornamento per il modulo B?
Cioè mi è sufficiente nell’immediato il solo modulo C o devo anche contestualmente aggiornare il modulo B ?
Il suo quesito sull’aggiornamento è stato preso in considerazione prima dall’Accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012 e successivamente dall’Accordo Stato/Regioni del 7.7.2016 che sanciscono che per i soggetti esonerati ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 81/08, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

  • dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 e cioè dal 15 maggio 2008
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio del 2008.

Quindi se lei non ha mai svolto il ruolo di RSPP e quindi non ha fatto nessun aggiornamento deve farlo adesso insieme al modulo C,  così acquisirà i requisiti per poter fare il RSPP.

Il corso per RSPP è valido anche per il ruolo di preposto ? 

 

L’accordo Stato/Regioni del 7.7.2016 nell’allegato III stabilisce, in attuazione dell’art. 32, comma 1 lett. c) come modificato dal D.L. 69/2013, quali esoneri sono ammessi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.  Dalla lettura del suddetto allegato risulta che il corso per RSPP (modulo A, B, C) fornisce credito totale per la formazione del preposto.
Cosa succede al RSPP o CPS/CSE se non riesce a completare l’aggiornamento entro i termini (quinquennio) ? 

 

L’Accordo Stato/Regioni del 7.7.2016 chiarisce questo aspetto per tutte le figure della prevenzione che non riescono ad effettuare l’aggiornamento di una formazione abilitante: la funzione deve ritenersi non esercitatile fino a che  non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato nelle specifiche norme.
E’ possibile partecipare ad un corso con argomento di interesse per RSPP e per CSP/CSE ed ottenere due attestati validi come aggiornamento per entrambe le figure ? Il riconoscimento dell’aggiornamento per RSPP e/o Coordinatore è demandato al soggetto formatore che dovrà stabilirlo e fare poi il relativo attestato nel quale deve essere specificata la tipologia del corso frequentato e quindi a chi è rivolto.

Formazione del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per l’Esecuzione CSP e CSE

L’aggiornamento del corso di formazione per CSP e CSE  vale anche come aggiornamento per  gli RSPP? In base all’ Accordo Stato/Regioni del 7.7.2016 punto 9,   ai fini dell’aggiornamento per R-ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs 81/08 è da ritenersi valida e viceversa.
Chi sono i soggetti abilitati a tenere i corsi per CSP e CSE? 

 

L’art. 171 del D.Lgs 81/08 individua i soggetti abilitati all’organizzazione del corso per Coordinatori della Sicurezza in edilizia:  Regioni e Province Autonome  mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, INAIL, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Ordini e Collegi professionali, Università, Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Organismi paritetici per l’edilizia.
Un ingegnere con laurea classe 38/S quindi con i requisiti formativi per fare il CSP e CSE, l’anno di attività in edilizia  può essere certificato da lui stesso (e non dal datore di lavoro) avendo lavorato come professionista e non come dipendente? La  norma è molto precisa  su chi sono i  soggetti che possono certificare, cioè  datori di lavoro e committenti; per cui non è ammessa l’autocertificazione.
Per quanto tempo dopo la scadenza dell’attestato si può partecipare al corso di aggiornamento  per CSE? Non esiste un periodo massimo dopo il quale decadono i termini per considerare valido l’aggiornamento. In pratica il corso di base rimane sempre valido (credito permanente) ma se non  si fa l’aggiornamento previsto semplicemente non si può svolgere i compiti di RSPP o CSE.
Un CSP o CSE  è esonerato dal modulo A per  RSPP? 

 

L’accordo Stato Regioni del 7.7.2016 nell’allegato III stabilisce, in attuazione dell’art. 32, comma 1 lett. c) come modificato dal D.L. 69/2013, quali esoneri sono ammessi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.  Dalla lettura del suddetto allegato risulta che la formazione per Coordinatore per la Sicurezza in Edilizia  garantisce credito formativo per  le 28 ore del modulo A.

Formazione  Datore di Lavoro/RSPP

Per fare i corsi di formazione per datori di lavoro, l’ente o il soggetto  deve essere accreditato? 

L’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 ha individuato (vedi punto 1 dell’Accordo) i soggetti abilitati ad organizzare i corsi di formazione per datori di lavoro/RSPP:

  • Regioni e Province Autonome anche attraverso le loro strutture tecniche (ASL)
  • Università
  • INAIL
  • Vigili del Fuoco
  • Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
  • Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
  • Enti Bilaterali
  • Ordini e i Collegi professionali del settore specifico
  • Soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti da ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’Intesa del 20/3/2008, GU del 23.01.2009.
Un datore di lavoro che ha frequentato corsi professionalizzanti di operatore edile e meccanico escavatore può essere esonerato dal corso per datori di lavoro-RSPP ? Non è possibile considerare validi i corsi professionalizzanti ai fini della formazione in materia di sicurezza per la figura di datore di lavoro/RSPP.
Se un datore di lavoro/RSPP frequenta il corso di aggiornamento a maggio 2016,  quale è la prossima scadenza per l’ aggiornamento ?
Se un datore di lavoro/RSPP ha iniziato  il corso di aggiornamento di 6 ore ad ottobre 2015 e completa il percorso formativo a maggio 2016, la nuova scadenza sarà maggio 2021 o gennaio 2017  o ottobre 2020 ?
L’accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012 dice esplicitamente e in più parti che …”l’aggiornamento della formazione, svolto nell’arco temporale del quinquennio, si calcola a partire dal momento in cui è stato completato il percorso di riferimento”. … il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo”.
Un datore di lavoro che ha fatto il corso per datore di lavoro/RSPP nel 2004 secondo il DM 16.01.1996, quando deve fare l’aggiornamento ?  Il corso per datori di lavoro/RSPP risulta effettuato in data antecedente all’entrata in vigore dell’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 per cui tale formazione pregressa è stata ritenuta valida dall’Accordo stesso. Egli pertanto deve fare solo l’aggiornamento di 6, 10 o 14 ore in base al profilo di rischio del comparto produttivo entro l’ 11 gennaio 2017.
Se un datore di lavoro/RSPP non fa l’aggiornamento deve rifare tutta la formazione? 

 

Dal momento in cui non viene rispettata la scadenza dell’aggiornamento decadono i requisiti per il ruolo; in tale situazione il datore di lavoro deve nominare una persona che faccia da RSPP nelle sua azienda. Ma quando  successivamente farà l’aggiornamento dovuto, riacquista i requisiti e quindi potrà di nuovo fare il RSPP.

Formazione del Lavoratore

Quali soggetti possono fare la formazione ai lavoratori ex art. 37 comma 1, 2 , 3 ? 

 

Per la formazione del lavoratore l’Accordo Stato/Regioni 21.12.2011 non prevede requisiti particolari per i soggetti organizzatori: tali corsi, infatti,  possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro. Tuttavia con il Decreto Interministeriale del 6.3.2013 vengono stabiliti i requisiti dei docenti di tali corsi; successivamente l’Accordo Stato Regioni del 7.7.2016 al punto 12 ha stabilito che “il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del D.Lgs 81/08 (ossia la frequenza del corso per datori di lavoro/RSPP)  può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri dipendenti, la formazione di cui all’accordo stato regioni del 21.12.2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal Decreto Interministeriale 6.3.2013.
L’apprendista che ha frequentato il suo corso professionalizzante all’interno del quale c’è il modulo specifico sulla sicurezza è esonerato dalla formazione base e specifica del lavoratore? 

 

Si, in toto per la formazione generale e anche per la specifica se svolge la stessa mansione, purchè il soggetto formatore certifichi che la formazione è stata fatta secondo i criteri dell’Accordo Stato/Regioni  21.12.2011 (contenuti, durata, modalità, registri, attestati, etc).  Resta comunque a carico della ditta completare la in-formazione specifica con la descrizione dettagliata (derivante dal loro documento di valutazione dei rischi) dei rischi della mansione, delle macchine etc.
Un collaboratore familiare è esonerato dall’obbligo della formazione dei lavoratori? 

 

Se si tratta di una impresa familiare di cui all’art. 230-bis del Codice Civile  con soli collaboratori familiari (coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado) la formazione è facoltativa in quanto non rientra tra gi obblighi previsti dall’art. 21 del D.lgs 81/08.
Una impresa familiare che ha anche dipendenti deve formare oltre ai dipendenti anche i collaboratori familiari? 

 

No; il fatto di avere dipendenti non allarga l’obbligo ai componenti familiari.
Ossia l’impresa familiare dovrà fare la formazione obbligatoria ex art. 37 al lavoratore dipendente, ma per i familiari rimane solo la facoltà di usufruire  di tale formazione ex art 21.
Rimane comunque l’obbligo di formare anche i familiari (o lo stesso titolare)  quando si tratti di formazione/abilitazione specifica ed esempio la formazione per l’uso delle attrezzature.
Deve essere fatta la formazione dei lavoratori assunti con voucher? Se si, come deve essere organizzata? 

 

Anche i lavoratori assunti con voucher sono considerati lavoratori come tutti gli altri ai fini della sicurezza e quindi hanno diritto a essere formati secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.lgs 81 e definito dall’accordo Stato/Regioni del 21.12.2011. Come per tutti gli altri lavoratori la formazione va fatta in orario di lavoro senza oneri per i lavoratori.
L’accordo Stato/Regioni sopracitato ammette che la formazione per i lavoratori neoassunti si possa completare entro 60 giorni dall’assunzione. Tuttavia, in caso di eventuale infortunio del lavoratore neoassunto, il datore di lavoro, se non vuol incorrere in responsabilità penali, deve poter dimostrare di aver formato il lavoratore in materia di sicurezza e di averlo istruito sui rischi della sua mansione.
La formazione specifica va fatta solo ai lavoratori esposti a rischio e individuati dal DVR es. impiegati con più di 20 ore di uso di VDT? 

 

Tutti i lavoratori devono ricevere la formazione descritta dall’accordo Stato/Regioni del 21.12.2011. Infatti non si fa riferimento ai rischi per i quali scattano particolari obblighi (come nel caso da lei citato delle 20 ore di uso del VDT che definiscono l’obbligo della sorveglianza sanitaria), ma solamente al settore lavorativo indicato nell’allegato 2 dell’accordo Stato/Regioni citato che individua i settori lavorativi a rischio basso, medio e alto.La formazione consta di una parte generale di 4 ore uguale per tutti i lavoratori di tutti i comparti e di tutti i rischi; la formazione specifica varia invece a seconda dell’entità del rischio ed è riferita ai rischi specifici della mansione svolta.
Successivi chiarimenti hanno inoltre chiarito che si deve fare riferimento alla mansione effettivamente svolta a prescindere dal settore dell’impresa, per cui l’impiegata dell’industria chimica non verrà considerata a rischio alto come i lavoratori del reparto chimico, ma verrà considerata a rischio basso (4 ore), e nell’ambito dell’ufficio in cui lavora sia l’impiegata che usa il VDT per oltre 20 ore che l”impiegata che lo usa saltuariamente faranno la stessa formazione specifica di 4 ore prevista per il rischio basso (oltre alla formazione generale di 4 ore).
E’ possibile riconoscere valida la formazione base per lavoratore  che ha presentato un attestato di frequenza del modulo B per RSPP ma senza precisazione del macro settore? 

 

La normativa sulla formazione dell’A-RSPP prevede che l’attestato riporti  l’indicazione del macro settore. Questo sarebbe già un elemento sufficiente a non ritenere valido l’attestato e quindi la formazione.Tuttavia l’accordo Stato Regioni del 7.7.2016 nell’allegato III stabilisce, in attuazione dell’art. 32, comma 1 lett. c) come modificato dal D.L. 69/2013, quali esoneri sono ammessi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.  Dalla lettura del suddetto allegato risulta che il corso per RSPP (moduli A, B, C) fornisce credito totale per la formazione generale e specifica del lavoratore.

Si ricorda tuttavia che la formazione specifica va riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve pertanto essere integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti scaturiti dalla valutazione dei rischi.

Per la Formazione Specifica di un dipendente che ha già completato il percorso formativo per un altro settore lavorativo e mansione con lo stesso livello di rischio (alto) è possibile fare solo un’integrazione di 6 ore da considerare come aggiornamento? Oppure è meglio ripetere completamente il corso di Formazione Specifica inerente al nuovo settore in cui andrà ad operare? 

 

In base alla L 98/2013 (decreto del fare) che ha modificato l’art. 37  su questo punto, si deve considerare valida la formazione i cui contenuti si sovrappongono. Inoltre l’interpello n° 11 del 24 ottobre 2013 conferma che la formazione del lavoratore deve essere “sufficiente ed adeguata” e va riferita alla mansione svolta e alla valutazione dei rischi aziendali a prescindere dal codice ATECO di appartenenza.
Pertanto la formazione già fatta dal lavoratore che abbia trattato argomenti comuni (ed esempio il rischio rumore, o il rischio da movimentazione dei carichi) potrà essere considerata valida (credito formativo) ma si dovrà fare la formazione relativa ai rischi specifici della mansione effettivamente svolta dal lavoratore in base a quanto indicato nella valutazione dei rischi della azienda.L’integrazione di tale formazione va considerata completamento  della formazione specifica e non può essere intesa  come aggiornamento.
I soci lavoratori devono effettuare il corso di formazione generale (4 ore) e di formazione specifica (4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio)?  Si, il socio di società, anche di fatto, o di cooperative che presta la propria attività per conto della società o dell’ente stesso, è equiparato al lavoratore subordinato e quindi deve ricevere la formazione stabilita per i lavoratori dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dettagliata dall’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 (formazione di base e specifica) ed eventuale ulteriore formazione in relazione alle operazioni svolte e ai rischi a cui è soggetto.
Il lavoratore con la qualifica di apprendista deve avere qualche formazione supplementare oltre a quella del lavoratore? No,  i lavoratori apprendisti, in merito all’applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, sono lavoratori come tutti gli altri e quindi devono ricevere la formazione prevista dall’art. 37.
Se un dipendente ha completato il percorso Formativo per il Rischio Medio ed ora viene assunto in un Azienda il cui codice ATECO e mansione  sono considerati Rischio Alto, è possibile svolgere solamente una formazione “integrativa” di 4 ore con gli argomenti relativi ai rischi specifici dell’Azienda a Rischio Alto (Macchine e attrezzature principalmente) o è necessario fargli svolgere nuovamente tutto il percorso di Formazione Specifica, quindi 12 ore?  In base alle modifiche apportate all’art. 37 dalla legge 69/2013 (decreto del fare) in cui sancisce che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento previsti per lavoratori e (omissis), i cui contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione o dell’aggiornamento corrispondenti erogati”,  e in base ai chiarimenti forniti anche dall’interpello 11/2013 che conclude che la formazione deve essere “sufficiente ed adeguata e va riferita alla mansione svolta dal lavoratore (omissis), pertanto la durata può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda”,
si ritiene che il lavoratore può fare solo la formazione integrativa per i rischi specifici della nuova mansione. Potrebbero perciò bastare le 4 ore citate, sempre che  gli altri argomenti siano già stati trattati nella formazione precedente. E’ necessario quindi che i contenuti (e relativa durata) della formazione pregressa e di quella integrativa siano chiaramente indicati negli attestati di formazione.
E’ possibile per una ditta che accoglie un ragazzo in stage o in Alternanza scuola Lavoro che ha la formazione di base fatta dalla scuola, iniziare un percorso formativo (protocollo d’accoglienza) di alcune ore (non tutte quella prevista dalla formazione specifica), visto che rimarrà in azienda solo pochi giorni, inferiori al termine di 60 giorni previsto dalla legge per completare la formazione ai neoassunti? In teoria è fattibile perché la norma prevede un periodo di 60 giorni per completare il percorso formativo per il nuovo lavoratore: quindi non è obbligatorio fare tutte le ore di formazione al momento dell’assunzione,  ma deve iniziare il percorso formativo e completarlo entro 60 giorni;  in questo periodo il datore di lavoro non è sanzionabile se non ha fatto tutta la formazione al neoassunto.  Tuttavia bisogna ricordare che se in questo periodo di 60 giorni il neoassunto dovesse incorrere in un infortunio il datore di lavoro dovrà dimostrare di averlo formato “adeguatamente” (cioè se non ha fatte le ore stabilite dalla legge, deve dimostrare che quelle che ha fatto erano comunque  adeguate e pertinenti per la mansione svolta.
Un attestato di formazione  del lavoratore che riporta solo gli argomenti e dichiara una durata complessiva di 10 ore è valido? 

 

L’attestazione della formazione deve riportare oltre alla durata anche l’indicazione del soggetto organizzatore, i dati anagrafici e i profili del corsista, deve specificare la tipologia del corso con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato e il periodo di svolgimento dei corsi.Pertanto un attestato non conforme alle indicazioni normative non può essere ritenuto valido.
Qual è la durata della formazione specifica dei lavoratori di una occhialeria (industria manifatturiera ATECO 32) con la mansione di verniciatori, smaltatori e magazziniere? 

 

La formazione base dei lavoratori deve essere conforme all’accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 per cui i lavoratori delle imprese manifatturiere di cui all’ATECO citato (32) devono avere una formazione specifica (aggiuntiva alla 4 ore di formazione generale base) di 12 ore in quanto appartenenti ai comparti lavorativi definiti ad alto rischio.
Relativamente alla sola mansione di magazziniere, essa può essere considerata una lavorazione tipica delle aziende di cui all’ATECO I 52 “Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” per le quali è sufficiente una formazione specifica di 8 ore prevista per il rischio medio.
Un lavoratore che è anche preposto deve fare entrambi gli aggiornamenti? 

 

L’Accordo Stato/Regioni del 7.7.2016 nell’allegato III stabilisce, in attuazione dell’art. 32, comma 1 lett. c) come modificato dal D.L. 69/2013, quali esoneri sono ammessi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.  Dalla lettura del suddetto allegato risulta che l’aggiornamento per il preposto fornisce credito totale per l’aggiornamento del lavoratore e viceversa.
E’ possibile fare formazione ai lavoratori con presenze superiori a 35 partecipanti tutti della stessa azienda ?  NO, la norma stabilisce che le presenze per corsi di formazione non debbano superare le 35 unità per cui la legge non ammette superamenti di tale limite.
Sono titolare di una ditta e mi occupo di carpenteria in legno e lattoneria  e ho tutti i corsi obbligatori ad alto rischio, compreso anche il corso di datore di lavoro/RSPP; per la stagione invernale andrò a lavorare c/o un negozio di noleggio sci  per il quale mi viene chiesto di fare  il corso per lavoratori (8 ore a basso rischio). Devo fare per forza un altro corso per tre mesi di occupazione? L’Accordo Stato Regioni del 7.7.2016 nell’allegato III stabilisce, in attuazione dell’art. 32, comma 1 lett. c) come modificato dal D.L. 69/2013, quali esoneri sono ammessi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.  Dalla lettura del suddetto allegato risulta che il corso per  datori di lavoro/RSPP fornisce credito totale per la formazione generale e specifica del lavoratore.
La scadenza quinquennale va calcolata alla conclusione della formazione di base o alla conclusione di quella specifica? Si devono fare due aggiornamenti uno per la formazione di base e uno per quella specifica? 

 

Secondo quanto riportato nell’accordo Stato/Regioni del 25/07/2012  “l’aggiornamento dei lavoratori va completato nell’arco dei 5 anni a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento”.
Pertanto il quinquennio va calcolato da quando viene completata la formazione totale obbligatoria per i lavoratori  cioè quella di  8, 12, o 16 ore a seconda del livello di rischio (4 + 4; 4+ 8; 4 + 12) come spiega bene il punto 4 dell’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011.
L’aggiornamento è, quindi, sempre  di 6 ore complessive e si riferisce agli argomenti della formazione specifica.    

Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

La formazione del RLS è valida anche per la formazione del lavoratore ? 

 

L’accordo Stato Regioni del 7.7.2016 nell’allegato III stabilisce, in attuazione dell’art. 32, comma 1 lett. c) come modificato dal D.L. 69/2013, quali esoneri sono ammessi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.  Dalla lettura del suddetto allegato risulta che il corso per RLS fornisce credito totale per la formazione generale del lavoratore, mentre sussiste la necessità di assolvere completamente alla formazione specifica.
E’ possibile far partecipare per l’aggiornamento un RLS a un corso per RSPP ? 

 

Le solo indicazioni sull’aggiornamento del RLS sono quelle contenute nell’art. 37 comma 11 ultimo capoverso che rimanda alla contrattazione nazionale per la definizione delle modalità dell’aggiornamento.
In assenza di ulteriori riferimenti normativi, si ritiene che fare l’aggiornamento insieme di RSPP e RLS sia corretto perché gli argomenti sono tecnici e specifici per il comparto di appartenenza e, oltre a rappresentare una valida formazione tecnica, risulta essere anche ottima opportunità per entrambe le figure (discussioni, confronto, etc).

Formazione speciale: macchine e attrezzature

La formazione/esperienza pregressa per l’uso delle attrezzature dei lavoratori agricoli subordinati  può essere certificata da lavoratore stesso ? 

La Circolare del 11.3.2013 entra proprio in merito a questo quesito e afferma che l’esperienza pregressa sull’uso delle attrezzature può essere attestata attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore subordinato che attesta i periodi di tempo in cui egli ha svolto le attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso delle attrezzature e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale.
Il datore di lavoro che guida il muletto  è obbligato a seguire il corso di formazione per mulettisti e la sua mancata formazione è sanzionabile ? 

 

SI, stante quanto stabilito dal decreto 151/2015 in relazione alle modifiche all’art. 69 del D.Lgs 81/08 e in base all’art. 73 dello stesso decreto e all’Accordo Stato/regioni del 22 febbraio 2012,  che confermano l’obbligo di formazione del datore di lavoro che risulti essere anche “operatore” in relazione all’uso di attrezzature soggette a specifica abilitazione come il muletto.
La possibilità di ridurre il rapporto docente/allievi da 6 a 24  è applicabile anche ad altre tipologie di formazione oltre a quella per le attrezzature? 

 

Il chiarimento del Ministero (Circolare n. 38 del 11.03.2013) in cui è stata concessa la riduzione del rapporto docenti/partecipanti (da 6 a 24) e l’effettuazione in aula  per la parte pratica dell’aggiornamento è valida esclusivamente per la formazione in materia di attrezzature e non può essere estesa alle altre tipologie di formazione.  Infatti il parere è stato emanato dalla commissione ministeriale istituita nell’ambito della formazione macchine/attrezzature  che può esprimersi solo ed esclusivamente per la sua materia.
Il lavoratore che staziona su una piattaforma per eseguire l’intervento ma che non manovra il mezzo di sollevamento (con lui sulla piattaforma c’è il manovratore) deve avere l’abilitazione di cui all’Accordo Stato/Regioni del 22.02.2012 ? 

 

L’operatore incaricato dell’uso (ossia il manovratore) deve avere l’abilitazione di cui all’Accordo Stato/Regioni. Infatti i contenuti del corso di abilitazione (per le piattaforme elevabili) prevedono proprio gli aspetti legati a manovre, spostamenti, stabilizzazioni del mezzo di sollevamento individuazione dell’area, etc. Pertanto è logico che colui che usa la pulsantiera, guida il mezzo, etc debba avere l’abilitazione di cui all’accordo S/R e indicata dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 comma 4 e 5, dove si fa riferimento alla necessità di abilitazione per l’operatore addetto ad attrezzature che necessitano di conoscenze e responsabilità particolari.
Diversamente, il lavoratore che staziona sulla piattaforma (passeggero)  per effettuare l’intervento, ma che non manovra il mezzo e non ha la responsabilità del posizionamento, dell’area etc.,  deve ricevere solo la formazione specifica sui rischi di cui agli art. 36 e 37 richiamati dall’art. 73 comma 1 (per esempio il lavoro in altezza, i rischi della sua mansione, uso di DPI di terza categoria, etc). Contemporaneamente però deve essere istruito (in modo chiaro e formale) sul fatto che non deve manovrare il mezzo,che deve usare la pulsantiera, etc.
Un datore di lavoro che ha frequentato corsi professionalizzanti di operatore edile e meccanico escavatore può essere esonerato dall’abilitazione alla guida attrezzature ? Il corso di  meccanico escavatorista può essere valido come formazione pregressa per l’abilitazione alla guida delle attrezzature, come indicato al punto 9 dell’accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2012

Formazione speciale: montaggio e smontaggio ponteggi

La formazione per smontaggio/montaggio ponti su ruote o trabattelli:
1) può essere fatta dal Datore di Lavoro con esperienza da almeno 2 anni ?
2) se sì, come documenta il Datore di Lavoro tale esperienza?
3) è prevista la verifica dell’apprendimento ed anche l’aggiornamento?
 

 

Per l’uso dei trabattelli non serve il corso di cui all’allegato XXI del D.Lgs 81/08, perché sono  “ponti su ruote”  per i quali serve solo la formazione per attrezzature che può essere fatta anche dal Datore di lavoro, purchè esperto in materia.Se si trattasse invece di operazioni di smontaggio e montaggio di  ponteggi allora è necessaria la formazione specifica prevista dall’allegato XXI D.Lgs 81/08. Tali corsi possono essere  effettuati solo da soggetti formatori autorizzati, mentre il Datore di Lavoro, se ha i requisiti di cui all’Accordo Stato/Regioni 6.3.2013,  può fare il docente. I requisiti dei docenti vengono attestati dagli stessi con autodichiarazione: sarà poi il soggetto formatore che ha la responsabilità di verificare la veridicità di tale affermazione.

Il suddetto corso prevede la verifica finale con superamento del test solo per il corso base e non per l’aggiornamento.

I lavoratori sottoposti a formazione per il montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi possono ritenersi debitamente formati anche in ambito di utilizzo DPI 3^ categoria anti caduta, dal momento che durante la formazione ponteggi vengono affrontate le tecniche di utilizzo e verifica di tale tipologia di DPI ? Poiché nel programma del corso per “ponteggi” di cui all’allegato XXI del D.Lgs 81/08 è prevista una sezione specifica sui DPI anti caduta della durata di due ore, si ritiene che chi ha frequentato tale corso abbia assolto anche all’obbligo di formazione per i DPI anti caduta di terza categoria.

Formazione speciale: cantieri stradali

Ai sensi del DM 4 marzo 2013 (cantieri stradali) i preposti devono fare anche la formazione dei lavoratori (8 più 12) o è sufficiente il loro modulo di 12 ore ?   

 

Poiché il decreto ribadisce che questa è una formazione specifica che va a sommarsi a quella di base indicata dall’accordo Stato/ Regioni del 21.12.2011, i due moduli (lavoratore e preposto) sono distinti, cioè vanno  erogati  a soggetti diversi in modo completo:  dovranno essere individuati i soggetti con funzione di preposti e a questi verrà fatto il corso per preposti; tutti gli altri lavoratori faranno il corso per lavoratori
Se uno dei lavoratori successivamente alla formazione viene nominato preposto, dovrà fare anche il corso preposti perché nel DM in esame non viene data tale possibilità. (a differenza del corso per montaggio/smontaggio ponteggi dove si dice chiaramente che il lavoratore che ha già fatto il corso per montaggio/smontaggio se vuole fare il preposto farà un corso aggiuntivo di sole 8 ore ).
La formazione di cui al decreto 4 marzo 2013  (cantieri stradali) si applica a tutti i lavoratori del cantiere stradale?
Se  è già fatta la formazione base trattando il rischio del traffico bisogna rifare la formazione di cui al decreto  citato ?
La formazione dei lavoratori e dei preposti indicata dal decreto del 4 marzo 2013 è una formazione speciale per cui va ad aggiungersi alla formazione dell’art. 37 (e successivo accordo Stato/Regioni). La formazione di cui al decreto citato deve essere fatta solo per quei lavoratori che sono addetti alla applicazione della segnaletica stradale e non a tutti i lavoratori che eseguono i lavori sulla strada.

Varie

Quali caratteristiche (durata, docenti, attestato, etc) deve avere un corso sulla formazione dei DPI di terza categoria ? 

 

La formazione dei DPI di terza categoria non è inserita negli accordi Stato/Regioni sulla formazione: per i DPI di terza categoria è previsto uno specifico addestramento ai sensi dell’art. 77 comma 5: è responsabilità del datore di lavoro “certificare” tale addestramento ma non ci sono indicazioni di durata o contenuto o requisiti per i docenti etc.: l’importante è che il lavoratore sappia effettivamente come e quando usarli.
Quale formazione è obbligatoria per il guidatore del “gatto delle nevi” ? 

 

Al punto 4 della circolare Ministero lavoro 21 del 10.06.2013 al punto 4 indica che l’elenco delle attrezzature contenute nell’accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2012 è esaustivo e non indicativo e poiché il “gatto delle nevi” non rientra tra le attrezzature ivi contemplate (ha codice di identificazione diverso) non si applica l’obbligo formativo così come descritto dall’accordo 22 febbraio 2012.
Tuttavia, essendo il “gatto delle nevi” una attrezzatura da lavoro messa a disposizione dei lavoratori, c’è sempre l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai propri dipendenti addetti a tale macchina una adeguata formazione ed istruzione in rapporto alla sicurezza (art. 73 D.lgs 81/08).
Pertanto, non essendo state definite, per queste attrezzature, le caratteristiche di tale formazione, ma essendo il gatto delle nevi una attrezzatura simile ad un trattore agricolo/forestale,  si ritiene opportuno consigliare ai datori di lavoro di fare riferimento, per analogia, ai criteri contenuti nei Moduli “trattore agricolo e forestale oppure autoribaltabile a cingoli” dell’accordo citato per quanto riguarda durata, argomenti e requisiti di docenti e soggetti formatori, con l’avvertenza di  trattare anche gli altri rischi specifici derivanti dall’impiego del “gatto delle nevi” che non rientrano tra quelli indicati nei moduli dell’accordo.
Quale formazione devono avere i lavoratori forestali ? 

 

I lavoratori forestali devono avere la formazione prevista dall’art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011  (formazione del lavoratore di generale e specifica per rischio medio) e dall’art. 73 del D.lgs 81/08 e accordo Stato/Regioni del 22.03.2012 (abilitazione all’impiego delle attrezzature) se impiegano attrezzature contenute nel citato Accordo.
Quali sono i requisiti dei soggetti formatori e dei docenti per la formazione per l’uso di  attrezzature forestali ? Se si tratta di attrezzature inserite nell’elenco dell’accordo Stato/Regioni del 22/2/1012 (esempio trattori forestali o macchine movimento terra), bisogna attenersi alle regole indicate nel citato Accordo; mentre, se si tratta della motosega, si fa riferimento all’accordo  Stato/Regioni del 21.11.2011 (formazione  specifica dei lavoratori).
Qual è il numero massimo di partecipanti ai corsi (base o aggiornamento) per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, RLS e per gli A-RSPP ?  L’accordo Stato Regioni 7.7.2016 stabilisce e uniforma le modalità dell’aggiornamento per tutte le figure della sicurezza citate: il numero dei partecipanti ai corsi in aula non deve superare le 35 unità;  il 50% del totale delle ore di aggiornamento può essere fatto in convegni o seminari, dove non c’è limite al numero dei partecipanti.

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