Dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla GIOMI S.p.A. al Tribunale Ordinario di Belluno

Con pronuncia N.R.G. 530/2017 del 22 aprile 2017  il Giudice del Tribunale Ordinario di Belluno ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso presentato dalla  GIOMI S.p.A..

Con tale ricorso la Società   ha richiesto, in via cautelare  d’urgenza,  che venisse ordinato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS 1 Dolomiti di astenersi dal dare attuazione  alla delibera di Giunta Regionale n. 570 del 2015 –   che ha stabilito che la sperimentazione gestionale dell’ospedale Codivilla Putti non possa  proseguire oltre  i termini fissati dalla L.R. n. 33/2014  e cioè oltre il termine del  29 aprile 2017 –  e alla recente delibera 377/2017, confermativa della prima, nonché alle decisioni preannunciate dall’ULSS,  in particolare  la  richiesta all’Istituto Codivilla – Putti di liberare i reparti attraverso   trasferimento graduale e progressivo dei pazienti ricoverati.

Il Giudice ha  quindi accolto  le ragioni delle  resistenti Regione del Veneto e ULSS 1,  che avevano  eccepito preliminarmente  il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il Giudice ha condannato la GIOMI S.p.A. a rifondere alla Regione e all’ULSS le spese processuali.

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