Sono considerati esenti (o hanno riduzioni) i militari professionali ed anche i giovani in servizio civile che dal 2007 fanno una scelta volontaria di prestare attività di servizio militare o quello civile?

I volontari del servizio civile hanno l’esenzione 3O1 che può essere usato dal Medico di Medicina Generale e dallo specialista per tutto il periodo di durata del servizio civile.
La normativa di riferimento è la seguente:
L. n. 64 del 6/03/2001 art. 5 c. 4 – Istituzione servizio civile nazionale; D.Lgs. N. 77 del 5/04/2002 art. 9 c. 5 – attuativo della legge n.64/2001; L. n.448 del 23/12/1998 art.68).
Inoltre, la Regione Veneto, con Decreto n. 112 del 05/08/2014, ha previsto l’inserimento, nell’elenco dei codici di esenzione dal ticket per i farmaci e la specialistica ambulatoriale applicati nella Regione stessa, del codice “I01” quale codice di esenzione per le prestazioni richieste per il rilascio del certificato del servizio civile (ex DCPM 28 novembre 2003);

Per quanto riguarda il Servizio Militare non sono previste esenzioni come sopra, ma con delibera n. 393 del 25 marzo 2013 la Giunta Regionale ha preso atto che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertua assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa.

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